Il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore l’Assegno di Inclusione (ADI), che segue l’introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro entrata in vigore a settembre


QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE L'ASSEGNO DI INCLUSIONE?
Il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore l’Assegno di Inclusione (ADI), che segue l’introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), partito lo scorso 1° settembre.
QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE?
Si tratta di una misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di alcuni requisiti. L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
con disabilità;
minorenne;
con almeno 60 anni di età;
in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Quali sono i requisiti economici per richiedere l'assegno di inclusione?
Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:
un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore ad euro 9.360;
un valore del reddito familiare* inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi;
un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro,
un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc) come definito ai fini ISEE non superiore a a:
6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
5.000 euro per ogni componente con disabilità;
7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE;
non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, nonché aeromobili di qualsiasi genere.
A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE?
L'assegno di inclusione è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è rivolto ai nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio.
una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.
COME RICHIEDERE L’ASSEGNO DI INCLUSIONE?
L’ADI, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), può essere richiesto in modalità telematica sul portale dell’INPS, oppure presso i patronati e/o i Centri di Assistenza Fiscale.
GUARDA IL VIDEO E, SE HAI I REQUISITI, COMPILA LA DOMANDA PER OTTENERE L'ASSEGNO DI INCLUSIONE SUL PORTALE INPS
Il richiedente, oltre a presentare la domanda, dovrà sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), al quale si accede online, direttamente dal portale INPS, dopo aver presentato domanda di ADI.
QUANDO VIENE EROGATO L'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI), I PERCORSI DI POLITICA ATTIVA E A QUANTO AMMONTA
Il beneficio è erogato mensilmente sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è prevista la sospensione di un mese.
L’erogazione del beneficio avverrà, a seguito della verifica dei requisiti, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD. L’erogazione è poi condizionata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
I componenti del nucleo familiare beneficiario di assegno di inclusione ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l'impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).
Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).
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