top of page
SPONSORIZZATE FB.png

Tfa Sostegno IX ciclo, riservatari, tutti i chiarimenti del Mur

Le Università hanno iniziato a pubblicare i bandi relativi all'attivazione del IX Ciclo del TFA sostegno. Le selezioni per l'accesso al percorso si svolgeranno dal 7 al 10 Maggio. Tuttavia sorgono alcuni dubbi e perplessità in merito ai...





Le Università hanno iniziato a pubblicare i bandi relativi all'attivazione del IX Ciclo del TFA sostegno. Le selezioni per l'accesso al percorso si svolgeranno dal 7 al 10 Maggio. Tuttavia sorgono alcuni dubbi e perplessità in merito ai riservatari.

A tal proposito il MUR ha predisposto delle FAQ per fornire utili chiarimenti.

  • In merito all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024, relativo all’accesso diretto al corso da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (i c.d. “riservatari 3 su 5) il Ministero chiarisce che gli interessati pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione. Inoltre si ribadisce che nel calcolare il doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo bisogna escludere la quota di riserva: ad es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65).

  • Il secondo comma dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 prevede espressamente che i “riservatari 3 su 5” concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza: ciò significa che il “riservatario 3 su 5” non può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”. I candidati possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo.

  • Un ulteriore delucidazione riguarda i tre anni su 10 necessari per accedere con riserva al TFA Sostegno IX ciclo. Sia per i “riservatari 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/2023 o il 2023/2024? Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art.11, comma 14, della Legge 124 del 1999, inclusa la corrente annualità. I requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura.




ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUL TFA SOSTEGNO

In relazione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno bisogna sottolineare un aspetto molto importante.

Più in particolare alcune università escludono l'utilizzo della Carta docente come modalità di pagamento. Ciò si evince proprio dal bando pubblicato presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) in merito alla procedura di iscrizione alla prova di accesso al IX ciclo del percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/2024.

Sono ancora pochi i bandi pubblicati ma solo l'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) ha precisato, in maniera molto chiara e precisa, che: "Non è ammesso l’utilizzo della CARTA DOCENTE per il pagamento del contributo di ammissione al test preselettivo e all’iscrizione al corso.

Il contributo d’iscrizione alla preselettiva va da un minimo di 150 euro ad un massimo di 200 euro. Le tasse di iscrizione invece vanno da 3.200 euro a 4.100 euro. Facciamo però chiarezza su tale aspetto.

Con la Carta docente si possono acquistare i seguenti beni o servizi:

  • libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;

  • hardware e software;

  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post-laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale;

  • titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

  • titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, così come descritte dall’articolo 1, comma 124 della già citata legge 107/2015 (Buona Scuola).

Sulla base di tale premessa allora ci si chiede perché l’iscrizione al TFA sostegno nell’Ateneo di Roma non possa essere effettuata utilizzando il bonus 500 euro.

Si attende la pubblicazione dei bandi delle altre Università per comprendere se, invece, tale modalità sarà ammessa.



Gli interessati al corso di specializzazione sul sostegno sono già proiettati verso lo svolgimento della prova preselettiva e delle successive prove di accesso ma quest'anno bisognerà considerare un aspetto molto importante e cioè la possibile coincidenza con altri impegni.

 Le prove preselettive si svolgeranno nelle seguenti date:

  • 7 maggio 2024 (mattina): prove per la scuola dell’infanzia;

  • 8 maggio 2024 (mattina): prove per la scuola primaria;

  • 9 maggio 2024 (mattina): prove per la scuola secondaria di I grado;

  • 10 maggio 2024 (mattina): prove per la scuola secondaria di II grado.

I corsi dovranno comunque concludersi entro il 30 giugno 2025.

Iniziano, però, ad insorgere alcuni dubbi da parte di molti aspiranti che vorrebbero iniziare a comprendere come poter organizzare l’eventuale impegno del corso di specializzazione con gli altri da insegnanti.


La coincidenza potrebbe verificarsi in relazione a:

  1. impegni per gli esami di Stato

  2. prova pratica e/o orale dei concorsi (sono in corso di svolgimento sia il concorso infanzia e primaria DDG n. 2575/2023 che secondaria DDG n. 2576/2023).

A differenza della prova preselettiva, per la quale sono già state pubblicate da parte del Ministero le relative date di svolgimento, prova scritta e prova orale del TFA sostegno si svolgeranno secondo le modalità previste dai singoli Atenei.

Ci si chiede, a tal proposito, come comportarsi nel caso in cui la data di svolgimento della prova orale del TFA sostegno sia coincidente con quella degli esami di Stato.

La data della prova orale, generalmente, è nota con anticipo.

Si potrebbe, comunque, durante la riunione preliminare degli esami di Stato, far presente questa coincidenza alla commissione al fine di organizzare le prove orali in maniera tale da permettere di conciliare entrambi gli impegni.

Nell'ipotesi in cui la data di svolgimento della prova orale del TFA sostegno sia coincidente con la data della prova scritta dell’esame di Stato, la situazione è sicuramente più complessa ma si potrà comunque cercare di organizzarsi con la commissione o chiedere all’università un cambio di giornata con un collega.


Il docente, facente parte della Commissione degli Esami di Stato, ha a disposizione un giorno di permesso nel corso dello svolgimento degli stessi.

Così come previsto dall'art. 13 dell'Ordinanza 55/2024 durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza temporanea dei commissari(intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno), devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera commissione, che procede all’attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato.

Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.

Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

Il giorno di permesso utile è solo uno. Qualora l’assenza debba protrarsi per più giorni, sarà inevitabile la sostituzione.


ULTERIORI CHIARIMENTI

È stato autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale 583 del 29 marzo 2024 e allegato A di autorizzazione dei posti per l’attivazione del IX ciclo del corso di specializzazione sul sostegno, per l’anno accademico 2023/2024.

I posti messi a bando sono in totale 32.317:

  • 3.232 per la scuola dell’infanzia

  • 7.552 per la primaria

  • 8.944 per la scuola secondaria di primo grado

  • 12.589 per la secondaria di secondo grado

La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in:

  • un test preselettivo;

  • una o più prove scritte ovvero pratiche;

  • una prova orale.

Ciascuna prova è superata con un punteggio minimo di 21/30.

Tuttavia alcuni candidati sono esonerati dallo svolgimento del test preselettivo e sono pertanto ammessi direttamente allo scritto, in quanto beneficiari di alcune deroghe.

Più in particolare si tratta di:

  • aspiranti, che abbiano superato il test preselettivo dell’VIII ciclo ma che, a causa di misure di prevenzione dal COVID-19, non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove (art. 1, comma 7, del DM 583/2024)

  • aspiranti con disabilità affetti da invalidità civile pari superiore all’80% (art. 20 della legge 104/92);

  • aspiranti che, nei dieci anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (art. 2/8 DL 22/2020, convertito in legge n. 41/2020). Nello specifico si precisa che l’annualità di servizio si computa ai sensi dell’art. 11/14 della legge 124/99 e che le tre richieste annualità devono essere state svolto tutte sullo specifico posto di sostegno per cui si concorre.


PROVA PRESELETTIVA

Il test preselettivo sarà costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto.

Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l’accesso.

Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preliminare, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.


Scarica esempi prova preselettiva

Università della Calabria


TEST INFANZIA
.pdf
Scarica PDF • 98KB

TEST PRIMARIA
.pdf
Scarica PDF • 105KB

TEST SEC 1 GRADO
.pdf
Scarica PDF • 105KB

TEST SEC 2 GRADO
.pdf
Scarica PDF • 104KB


Università degli Studi di Firenze

Test d'accesso per l'ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno:


test_accesso1314
.pdf
Scarica PDF • 274KB

Risposte esatte:


griglia_risposte_esatte_1314
.pdf
Scarica PDF • 196KB

Test d'accesso per l'ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno:


test_accesso1415
.pdf
Scarica PDF • 240KB

Risposte esatte:


griglia_risposte_esatte_1415 (1)
.pdf
Scarica PDF • 21KB

PROVA SCRITTA

  • la valutazione delle prove è espressa in trentesimi;

  • le prove vertono su una o più tematiche previste dalla articolo 6, comma 1, del DM 30 settembre 2011;

  • le prove non prevedono domande a risposta chiusa.

L'articolazione della prova scritta (durata e modalità) è stabilita dalla singola Università.

È ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta  con una votazione non inferiore a 21/30.


Esempi:


Università del Salento


TEST INFANZIA


images_TFAsostegno_Universita-di-Bari_2019-2020_infanzia_prova-scritta_19-20
.pdf
Scarica PDF • 646KB


TEST PRIMARIA


images_TFAsostegno_Universita-di-Bari_2019-2020_primaria_prova-scritta_19-20
.pdf
Scarica PDF • 18KB


TEST SECONDARIA I GRADO


images_TFAsostegno_Universita-di-Bari_2019-2020_primaria_prova-scritta_19-20-1
.pdf
Scarica PDF • 18KB


TEST SECONDARIA II GRADO


Bari-Prova-scritta-secondaria-II-grado
.pdf
Scarica PDF • 47KB


PROVA ORALE

La prova orale verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali individuali.


Il corso di specializzazione per il sostegno ha una durata di 8 mesi, durante i quali occorre conseguire 60 CFU. Il TFA sostegno IX ciclo deve terminare entro il 30 giugno 2025.

Per accedere ai corsi TFA è necessario superare l’apposito concorso bandito da ciascuna Università.

PROGRAMMA

Così come previsto dal decreto MIUR 30 Settembre 2011 la prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:

  • competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

  • competenze su empatia e intelligenza emotiva;

  • competenze su creatività e pensiero divergente;

  • competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche;

  • competenze di letture/comprensione e riflessione sulla lingua.


È necessario sottolineare che coloro che superano le prove ma non sono ammessi al concorso perché non rientrano in posizione utile per i posti disponibili possono chiedere l’inserimento nella graduatoria di un altro Ateneo, purché la stessa contenga un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando. Quest’ultimo provvede poi a rivalutare i titoli degli aspiranti in base al proprio bando per l’accesso al TFA.

Chi supera le prove è ammesso a frequentare il corso e può effettuare l’immatricolazione.



Quando si svolgeranno i test preselettivi per l'accesso al TFA IX ciclo?


Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate:

  • mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;

  • mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;

  • mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;

  • mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.

Gli atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l’ammissione al ciclo IX, esclusivamente per i candidati che ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, secondo le modalità stabilite dalle singole università, restando fermi i termini di conclusione di cui all’art. 1, comma 6, del presente decreto.



Requisiti di accesso al TFA sostegno IX ciclo

Infanzia e primaria

  • diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/02

  • laurea in scienze della formazione primaria

Scuola secondaria

Se confermato quanto previsto per l'VIII ciclo i requisiti di accesso richiesti per la scuola secondaria sono:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure 

  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione

  3. diploma per ITP

Il MUR con una FAQ chiarì che i 24 CFU dovevano essere stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Nel 2023/2024 saranno ancora richiesti i 24 CFU?

Se dovesse essere confermata la necessità dei 24 CFU molti laureati rimarrebbero esclusi. Resta comunque alto il numero di precari triennalisti e di quanti sono in possesso del titolo di accesso congiunto ai 24 CFU.




Posti disponibili: 32.317 in totale

Distribuzione per grado di scuola

  • Scuola dell’infanzia: 3.232 posti (10%)

  • Scuola primaria: 7.552 posti (23%)

  • Scuola secondaria di primo grado: 8.944 posti (28%)

  • Scuola secondaria di secondo grado: 12.589 posti (39%)


Distribuzione per regione

Le regioni con il maggior numero di posti disponibili sono:

  • Lazio (6.323 posti)

  • Sicilia (5.000 posti)

Le regioni con il minor numero di posti disponibili sono:

  • Molise (360 posti)

  • Trentino-Alto Adige (100 posti)



La divisione regione per regione

Abruzzo: 882 posti

Basilicata: 400 posti

Calabria: 2.434 posti

Campania: 3.540 posti

Emilia-Romagna: 830 posti

Friuli-Venezia Giulia: 350 posti

Lazio: 6.326 posti

Liguria: 330 posti

Lombardia: 4.220 posti

Marche: 450 posti

Molise: 360 posti

Piemonte: 590 posti

Puglia: 2.750 posti

Sardegna: 450 posti

Sicilia: 5.000 posti

Toscana: 1.075 posti

Trentino-Alto Adige: 100 posti

Umbria: 250 posti

Valle d’Aosta: 50 posti

Veneto: 600 posti

Totale: 32.317 posti



TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE












di VALENTINA TROPEA

bottom of page