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SUPPLENZE SU SPEZZONI, RETRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE FINO AL 31 AGOSTO


In merito alle supplenze su spezzoni con orario inferiore alla cattedra completa, la Cassazione, con la sentenza n.12621/22, insieme ai legali Anief, ha stabilito che devono essere attribuite al 31 agosto se il posto risulta essere vacante in organico e che dovranno essere pagate le differenze retributive al supplente.

I CONTENUTI DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Nel ripercorrere il caso, “una docente, avendo avuto incarichi di supplenza, «fino al termine delle attività di didattiche», ha agito in giudizio affermando che le assegnazioni effettuate in suo favore sarebbero state illegittime, perché effettuate su posti “vacanti” (quindi da assegnare fino al termine dell’anno scolastico), rivendicando il diritto al pagamento della retribuzione per i mesi estivi.

Le tre tipologie di supplenze

Come è noto, l’art. 4 L. 124/1999 prevede tre tipologie di supplenze, ovverosia quelle su cattedre «vacanti e disponibili» per l’intero anno scolastico, cui si provvede mediante conferimento di «supplenze annuali» (co.1, c.d. “supplenze su organico di diritto”), quelle su cattedre «di fatto disponibili», cui si provvede mediante «supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche» per la copertura «delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario» (co.2, “supplenze su organico di fatto”) ed infine, nei casi diversi da quelli sopra indicati, le «supplenze temporanee» (co.3); I Giudici affermano che se il titolare di cui alla supplenza accetta un contratto “fino al termine delle attività didattiche” in altra sede, si può sostanzialmente realizzare un “declassamento” ad organico di fatto, del posto che si libera, e non può pertanto essere considerato come vacante.

L’assegnazione del docente in ruolo e la “vacanza” del posto

Afferma l’organo al vertice della giurisdizione ordinaria che nel caso di specie è dunque nel giusto il MIUR, nell’affermare che quella vacanza non era in realtà tale, in quanto l’assegnazione del docente di ruolo ad altra sede per quell’a.s. determinava solo una disponibilità di fatto, destinata a cessare in una con la cessazione dell’assegnazione all’altra sede del titolare di ruolo nella sede cui era stata destinata la docente e quindi, nel caso di specie, con il termine delle attività didattiche; ciò, deve concludersi, in lineare applicazione dell’art. 4 cit.

Conferimento della supplenza su spezzone orario e organico di fatto e di diritto

Concludono i giudici della Cassazione rilevando in definitiva che può affermarsi che il conferimento di supplenza su uno “spezzone” orario, ovverosia su un numero di ore in sé insufficiente ad integrare una cattedra, ha natura di supplenza su organico “di fatto” (art. 4, co. 2, L. 124/1999), se quelle ore non costituivano parte di una cattedra già istituita, mentre ha natura di supplenza su organico “di diritto” (art. 4, co. 1 L. 124/1999), se tali ore facevano parte di una cattedra già costituita come tale in ragione della dotazione organica, anche nelle forme della cattedra a completamento orario, in quest’ultimo caso sussistendo pertanto il diritto dell’incaricato a ricevere la retribuzione, nei limiti delle ore di incarico, fino al termine dell’anno scolastico e quindi fino al 31 agosto.

di CLAUDIO CASTAGNA

contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it



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