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Supplenze GPS 2026/27, chi resta senza nomina non è più fuori: come funziona il ripescaggio e chi viene escluso

Ad ogni nuovo turno l’algoritmo riesaminerà anche gli aspiranti già trattati ma rimasti senza incarico. Ecco chi può rientrare in gioco, chi resta escluso e perché le preferenze indicate saranno decisive...

Non ottenere una supplenza al primo turno non significherà necessariamente essere esclusi da quelli successivi. Tra le novità più importanti introdotte per le nomine da GPS e GaE dell’anno scolastico 2026/27 c’è il cosiddetto “ripescaggio” degli aspiranti rimasti senza incarico.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito chiarisce il principio con una frase molto precisa: “Ad ogni turno, è previsto che l’algoritmo torni a considerare gli aspiranti già trattati e non soddisfatti nei turni precedenti”.

Questo significa che un docente già raggiunto dall’algoritmo, ma non nominato perché in quel momento nessuna delle preferenze indicate era disponibile, potrà essere esaminato nuovamente qualora si liberi successivamente un posto compatibile con la sua domanda.

La novità, prevista dall’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, interviene su uno degli aspetti più discussi della procedura informatizzata: il rischio che un aspirante con un punteggio più alto restasse definitivamente escluso soltanto perché, nel momento in cui era stato esaminato, non risultavano disponibili le sedi richieste.

Che cosa accadeva prima

Nel precedente sistema, una volta concluso un turno di nomina, il turno successivo ripartiva normalmente dall’aspirante collocato dopo l’ultimo candidato già trattato.

Di conseguenza, un docente con un buon punteggio poteva non ricevere alcun incarico perché le sue preferenze erano momentaneamente indisponibili. Se uno di quei posti si liberava successivamente, per esempio a causa di una rinuncia, il sistema non tornava necessariamente indietro per riesaminare il candidato già superato.

Con il nuovo meccanismo, invece, il docente rimasto completamente senza nomina potrà rientrare nell’elaborazione dei turni successivi.

Un esempio pratico

Immaginiamo che la docente Rossi occupi la posizione numero 50 nella propria graduatoria e abbia indicato, tra le preferenze, la scuola Alfa.

Quando l’algoritmo raggiunge la sua posizione, nella scuola Alfa non ci sono posti disponibili e nessuna delle altre preferenze espresse può essere soddisfatta. La docente, quindi, conclude il primo turno senza alcuna supplenza.

Successivamente un posto nella scuola Alfa torna disponibile, per esempio perché il docente inizialmente nominato rinuncia all’incarico. Nel nuovo turno l’algoritmo potrà riesaminare anche la docente Rossi, perché era già stata trattata ma non aveva ottenuto alcuna assegnazione.

Naturalmente la nomina non sarà automatica: dovranno essere rispettati la posizione in graduatoria, le precedenze previste, la tipologia del posto e l’ordine delle preferenze inserite nella domanda.

Chi può essere ripescato

La possibilità riguarda gli aspiranti che:

  • hanno presentato correttamente la domanda per le supplenze;

  • sono già stati esaminati dall’algoritmo;

  • non hanno ricevuto alcuna assegnazione;

  • hanno indicato nella domanda la sede, il Comune, il Distretto o la tipologia di posto diventati successivamente disponibili;

  • risultano ancora utilmente collocati in graduatoria.


Non è necessario presentare una nuova istanza. Il riesame avviene all’interno della procedura informatizzata, sulla base della domanda e delle preferenze già inoltrate.

È però importante non confondere la mancata nomina con una rinuncia. Chi non ha ottenuto un posto perché le proprie preferenze non erano disponibili resta nel sistema; chi riceve una supplenza e la rifiuta subisce invece le conseguenze previste dall’ordinanza.

Chi non può essere ripescato

Il nuovo meccanismo non si applica indistintamente a tutti gli aspiranti.

Situazione del docente

Può essere ripescato?

È stato esaminato ma non ha ricevuto alcuna supplenza

, se si libera una disponibilità compatibile

Ha già ottenuto una supplenza

No

Ha rinunciato all’incarico assegnato

No

Non ha assunto servizio entro il termine stabilito

No

Non aveva indicato quella sede o quella tipologia di posto

No

Ha ottenuto uno spezzone orario

Non per migliorare la nomina, ma può conservare il diritto al completamento

L’articolo 12 dell’ordinanza stabilisce, infatti, che l’assegnazione ottenuta non viene rifatta. La regola vale anche se successivamente si libera una sede più gradita, un posto al 31 agosto anziché al 30 giugno oppure una disponibilità appartenente a un’altra classe di concorso.

di Natalia Sessa


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