Supplenze docenti: domande fino alle ore 14:00 del 29 luglio 2026 su Istanze Polis Online. Pagina ufficiale MIM per compilare correttamente la domanda
- La Redazione
- 19 minuti fa
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"l’aspirante che ha scelto le tipologie di contratto “fino al termine delle attività didattiche” e “Spezzone” potrà esprimere la propria volontà di accettare anche “posti orario”..."

Si ricorda agli utenti interessati fino alle ore 14:00 del 29 luglio 2026 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché delle supplenze relative alla continuità didattica dei docenti a tempo.
A tal proposito, il MIM ha creato una pagina dedicata alla procedura, con info utili sulla presentazione della domanda per l'anno scolastico 2026/2027.
Le novità
Rispetto agli anni precedenti, per l’a.s. 2026/2027 sono state introdotte alcune novità per la presentazione dell’istanza, tra cui le seguenti:
Posti orario: l’aspirante che ha scelto le tipologie di contratto “fino al termine delle attività didattiche” e “Spezzone” potrà esprimere la propria volontà di accettare anche “posti orario”, che sono costituiti dall’aggregazione di spezzoni presenti in due (o al massimo tre) istituzioni scolastiche diverse. Qualora gli spezzoni aggregati concorrano a raggiungere l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo il posto orario sarà considerato intero e attribuibile alle tipologie di contratto «Fino al termine delle attività didattiche», altrimenti il posto orario sarà non intero e attribuibile alla tipologia di contratto. «Spezzone». In quest’ultimo caso l’aspirante conserva il diritto al completamento, nel rispetto del limite di 3 istituzioni scolastiche e due comuni e nel limite dell’orario d’obbligo previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Docenti di ruolo: a norma dell’art. 47 del CCNL, i docenti di ruolo possono partecipare alla procedura solo per posti interi (sono dunque esclusi gli spezzoni), in una classe di concorso/posto di insegnamento diverso da quello di titolarità. In particolare, per i posti di sostegno, il vincolo amministrativo opera con riguardo al posto di sostegno, senza alcuna distinzione per tipologia. Pertanto, l’aspirante titolare su un particolare posto di sostegno non ha titolo a partecipare a supplenze per tutte le altre tipologie di posto di sostegno del medesimo grado, benché non sia previsto un blocco in tal senso nella compilazione della domanda.
Cancellazione dalle GPS: a norma dell’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale, la mancata presentazione dell’istanza, qualora non sia stata presentata la domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza nelle GPS, comporta la cancellazione dalle GPS medesime e dalle correlate graduatorie di istituto per l’intero biennio 2026/27 – 2027/28.
Criteri di calcolo per l’assegnazione delle supplenze (cosiddetto “ripescaggio”): ad ogni turno, è previsto che l’algoritmo torni a considerare gli aspiranti già trattati e non soddisfatti nei turni precedenti. Quindi, le disponibilità successive che si determinano sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.
Le ulteriori sezioni principali sono:
La domanda: quando compilarla e cosa indicare nell'istanza (CLICCA QUI);
Il processo: Le fasi principali della procedura di assegnazione delle supplenze (CLICCA QUI);
Informazioni Utili e FAQ: Tutto ciò che ti occorre per compilare la domanda con facilità (CLICCA QUI).
di Natalia Sessa
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