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Supplenti fino al 30 giugno, ferie non godute: a Parma risarcimento da 2.452 euro

58 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

Il Tribunale riconosce a una docente precaria l’indennità per le ferie non utilizzate negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021. Decisivo il mancato invito del...

Una supplente precaria ha ottenuto dal Tribunale del lavoro di Parma un risarcimento di 2.452,79 euro per ferie non godute, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria. La sentenza, pronunciata il 7 ottobre 2026, riguarda tre anni scolastici nei quali la docente aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato senza usufruire delle ferie e delle festività soppresse. Secondo quanto riferito da Anief, il dirigente scolastico non l'aveva mai invitata a utilizzare i giorni maturati.


La controversia riguarda una questione che interessa molti supplenti: la possibilità di conteggiare come ferie il periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, data in cui scade il contratto. Il giudice di Parma ha respinto la ricostruzione proposta dal Ministero, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea. Al centro della decisione c'è la distinzione tra la sospensione delle lezioni e l'effettiva possibilità per gli insegnanti di usufruire dei giorni di riposo.

Nella motivazione, il Tribunale ha sottolineato che la conclusione delle attività in aula non coincide necessariamente con la fine degli impegni professionali dei docenti. Anche dopo l'ultima lezione, infatti, possono essere previsti scrutini, riunioni collegiali, esami e altri adempimenti legati alla valutazione degli studenti.


Il giudice ha evidenziato proprio questa distinzione: «Questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti all’attività didattica, come l’elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami».

Il principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16525 del 27 maggio 2026, pronunciata nell'ambito di un rinvio pregiudiziale della Corte d'appello di Torino. La decisione distingue tra i giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico e quelli successivi alla fine delle lezioni, fino al 30 giugno.

Per stabilire l'indennità spettante ai supplenti brevi e saltuari e ai docenti con contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, occorre considerare i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione previsti dal calendario scolastico regionale durante il periodo delle lezioni. Per queste giornate non è necessario uno specifico invito del dirigente a fruire delle ferie; per il periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno, invece, il dirigente deve mettere il docente nelle condizioni di usufruire dei giorni spettanti.

La pronuncia si inserisce in un orientamento già consolidato a livello europeo. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che il diritto alle ferie retribuite e alla relativa indennità non può essere perso per il solo fatto che il lavoratore non ne abbia fatto richiesta prima della cessazione del rapporto. Il datore di lavoro deve dimostrare di averlo informato adeguatamente e di avergli consentito di esercitare concretamente il proprio diritto. Se il lavoratore viene invitato a fruire delle ferie, con un esplicito avviso delle conseguenze in caso di mancato utilizzo, e sceglie consapevolmente di non farlo, il diritto può invece venire meno.


Nel caso esaminato a Parma, il Tribunale ha riconosciuto alla docente 2.452,79 euro per le ferie non godute, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato inoltre condannato a pagare le spese legali, liquidate in 1.100 euro per compenso professionale, oltre agli oneri previsti, e 49 euro per esborsi.

Alla luce della decisione, Anief invita i docenti precari ed ex precari che hanno avuto contratti in scadenza al 30 giugno a verificare la propria situazione per valutare un'eventuale richiesta dell'indennità. Il riconoscimento dipende dai contratti stipulati, dai giorni maturati e fruiti, dai calendari scolastici e dalle comunicazioni ricevute: la sentenza non attribuisce il diritto al pagamento a tutti i supplenti senza distinguere le singole situazioni.

di Leandro Castagna


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