Supplenze Docenti 2025/2026: ecco le FAQ AGGIORNATE del Ministero. La MANCATA RISPOSTA entro 5 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLE NOMINE EQUIVALE A RINUNCIA E COMPORTA LA DECADENZA AUTOMATICA?
- La Redazione

- 23 lug
- Tempo di lettura: 4 min
Supplenze Docenti 2025/2026: la mancata risposta entro i 5 giorni dalla pubblicazione delle nomine equivale a...

Fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate:
1. all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno.
Si tratta di incarichi finalizzato all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio a tempo determinato, previo superamento del percorso annuale di formazione e prova;
2. alla conferma dei contratti a tempo determinato su posto di sostegno ai sensi del decreto ministeriale n. 32 del 2025;
3. all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze annuali con scadenza al 31 agosto 2026 e supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2026).
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Si accede alla piattaforma con SPID, CIE e altre modalità consentite.
In tutti i casi è necessaria l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on line (POLIS)”.
Si ricordi che la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.
ECCO LE FAQ AGGIORNATE DEL MIM
Con quali credenziali posso accedere?
Si può accedere a Istanze OnLine utilizzando in alternativa:
credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
CIE (Carta di Identità Elettronica)
eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)
credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità
CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
L’utente deve essere abilitato al servizio “Istanze on line (POLIS)”
A chi è rivolta l’istanza piattaforma Informatizzazione Nomine supplenze?
Possono presentare la domanda tutti gli aspiranti inclusi nelle GAE che partecipano ai fini delle supplenze e che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS.
Esistono due istanze differenti per le Nomine previste per le supplenze ai fini del ruolo per posti di Sostegno e per le nomine per supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche?
Per entrambe le tipologie di nomina è disponibile una sola istanza “Istanza Informatizzazione Nomine Supplenze” a cui si potrà accedere dal banner presente sulla home page di Istanze online.
Esiste la possibilità di indicare preferenze diverse per le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo e per le supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche?
Sì. All’interno dell’Istanza esistono due sezioni, una dedicata all’espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo su posti di sostegno, da compilare a cura degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 44/2023; l’altra dedicata all’espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche, che può essere compilata da tutti gli aspiranti che possono presentare la domanda. Chi intende partecipare per entrambe le tipologie di nomina deve compilare entrambe le sezioni. Si precisa che gli aspiranti che dichiareranno la volontà di essere confermati su posto di sostegno ai fini della continuità didattica dovranno compilare le preferenze espresse nella domanda ordinaria di supplenza al punto 5 dell’Istanza per la verifica della nominabilità da parte dell’ufficio.
Quante preferenze è possibile esprimere?
Per ciascuna delle due sezioni è possibile indicare 150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui l’aspirante ha l’inclusione in graduatoria. Inoltre, sarà possibile poter inserire una preferenza sintetica denominata “tutte le sedi della provincia”, sia nella sezione della “Scelta delle preferenze ai fini del ruolo” sia nella sezione della “Scelta delle preferenze per cattedre annuali/fino al termine”, che potrà poi essere personalizzata dall’utente con le ulteriori informazioni di contesto necessarie alla definizione del dettaglio della preferenza (tipo posto, tipo contratto, etc).
Tra le preferenze è possibile selezionare solo scuole?
No, è possibile indicare anche preferenze di tipo sintetico (Comune, Distretto o Tutte le sedi della provincia).
Entro quando devo accettare o rinunciare alla nomina per le supplenze ai fini del ruolo su posti di sostegno?
Devi comunicare la tua decisione entro 5 giorni dalla pubblicazione delle nomine.
Cosa succede se non rispondo alla nomina per le supplenze ai fini del ruolo entro 5 giorni?
La mancata risposta entro i 5 giorni dalla pubblicazione delle nomine equivale a una rinuncia implicita e comporta la decadenza automatica dalla nomina.
Conferma docenti sostegno: FAQ
Cos’è la continuità didattica e chi può richiederla?
La continuità didattica è una procedura prevista dal DM 32/2025 che consente ai docenti che nell’a.s. scolastico precedente hanno svolto una supplenza su posto di sostegno, di essere riconfermati nella stessa scuola per l’anno scolastico successivo, previa istanza della famiglia dello studente. Possono accedervi solo i docenti per i quali ricorrano le condizioni per la conferma, che sono verificate dal Dirigente Scolastico e inserite dallo stesso dirigente in piattaforma precedentemente all’apertura dell’Istanza.
Come si partecipa alla procedura di continuità didattica?
I docenti devono indicare, nella sezione “Insegnamenti” dell’istanza, la volontà di aderire alla procedura. Si precisa che gli aspiranti che dichiareranno la volontà di essere confermati ai fini della continuità didattica dovranno compilare le preferenze espresse nella domanda ordinaria di supplenza al punto 5 dell’Istanza per la verifica della nominabilità da parte dell’ufficio.
Posso modificare le scelte sulla continuità?
Si, dopo l’inoltro della domanda, l’aspirante può modificare i dati inseriti solo previo annullamento dell’inoltro. Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro, entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.
di VALENTINA TROPEA
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