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Supplenza da GI e nuova nomina da GPS: posso rifiutarla senza incorrere in sanzioni?

1 ora fa
Tempo di lettura: 2 min

"Le sanzioni introdotte dal MIM fanno pensare ad un numero minore di rinunce. Tuttavia, esistono però dei casi particolari come ad esempio chi..."

Le novità in merito alle sanzioni in caso di rinuncia agli incarichi introdotte di recente hanno fatto molto discutere. Le sanzioni introdotte dal MIM, infatti, fanno pensare a un numero minore di casi di rinuncia. Tuttavia, esistono dei casi particolari come quello di chi ha già ottenuto una supplenza da GI e riceve in un secondo momento una nomina da GPS.

Quindi, se il docente decide di mantenere l'incarico già ottenuto rischia una sanzione per la rinuncia alla nomina da GPS? La risposta è no, il docente può scegliere di mantenere l’incarico già in essere senza l'obbligo di accettare la successiva supplenza GPS e, soprattutto, senza il pericolo di incorrere nella sanzione per la mancata presa di servizio.

Tale procedura viene citata nell'articolo 15, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale sulle GPS n. 27/2026:  

Il personale in servizio su una supplenza di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.

Sarà il docente a valutare quale incarico accettare: potrà mantenere la supplenza temporanea già in corso oppure lasciarla per assumere servizio sulla nuova nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche. In entrambi i casi, quando ricorrono le condizioni indicate dall’articolo 15, comma 3, non si applicano le sanzioni previste dall’ordinanza.

È comunque opportuno comunicare tempestivamente la propria decisione alla scuola interessata, utilizzando una PEC o un altro mezzo formale che consenta di conservarne traccia. La possibilità di scelta, però, non deve essere generalizzata: riguarda esclusivamente le tipologie di supplenza espressamente indicate dalla disposizione.




di Natalia Sessa


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