Neoassunti: Chi non deve svolgere nuovamente il periodo di formazione e prova? (Nota)
"Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, i docenti immessi in ruolo su classi di concorso della Tabella A, provenienti da classi di concorso della Tabella B..."

In questo articolo analizziamo un aspetto che potrebbe interessare i docenti neoassunti partendo da un quesito importante: chi non deve svolgere nuovamente il periodo di formazione e prova?
Non svolgono il periodo di formazione e prova i docenti che:
abbiano già svolto positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado della nuova immissione in ruolo, sia su posto comune sia su sostegno;
abbiano superato il periodo di formazione e prova dopo una nomina finalizzata al ruolo e siano poi stati immessi in ruolo, tramite una diversa procedura selettiva, su una classe di concorso dello stesso grado di scuola;
abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova;
abbiano ottenuto l’immissione in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e prova e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
abbiano ottenuto il passaggio di cattedra, non il passaggio di ruolo, nello stesso grado di scuola.
Occorre prestare attenzione ad un’eccezione. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, i docenti immessi in ruolo su classi di concorso della Tabella A, provenienti da classi di concorso della Tabella B, devono svolgere il periodo di formazione e prova, anche se il passaggio riguarda il medesimo grado di istruzione.
La nota MIM n. 95371 dell’11 dicembre 2025 fa riferimento all’anno scolastico 2025/26. A pagina 10 sono indicati i casi in cui il periodo di formazione e prova non va ripetuto.
di La Redazione
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