Stipendi, ai supplenti“brevi e saltuari” manca l’RPD in busta paga:per il giudice va invece dato anche se i contratti sono di pochi giorni e non continuativi,il Tribunale di Venezia dà ragione a ANIEF
- La Redazione

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"Lo ha ribadito il Tribunale del lavoro di Venezia, che nell’esaminare il ricorso di un insegnante, presentato dai legali Anief, ha dato piena ragione alla linea del sindacato poiché gli stipendi dei ... "

La Retribuzione professionale docente va assegnata sia al personale di ruolo che ai precari, anche quando le supplenze nello stesso anno scolastico sono di tipo “breve” e non continuative: lo ha ribadito il Tribunale del lavoro di Venezia, che nell’esaminare il ricorso di un insegnante, presentato dai legali Anief, ha dato piena ragione alla linea del sindacato poiché gli stipendi dei quattro contratti sottoscritti nello stesso anno scolastico 2019/2020 [dal 1-10-2019 al 5-10-2019 (ore 8 su 18), dal 7-10- 2019 al 6-06-2020 (ore 12 su 18), dal 7-06-2020 al 9-06-2020 (ore 14 su 18) e dal 10- 06-2020 al 12-06-2020 (ore 14 su 18)], erano stati privati della Rpd.
Il giudice del lavoro, che ha condannato l’amministrazione a risarcire il docente con circa 1.000 euro, “oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”, la questione è stata già risolta dalla Corte di Cassazione, “con orientamento che deve essere condiviso, secondo il quale «l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel
senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo» (vd. Cass. L., 20015/2018; conf. Cass. L. 6293/20)”.
Sempre la Cassazione, ha detto il giudice, ha ricordato che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»”.
Ancora, la Suprema Corte, scrive sempre il Tribunale veneto, ha fatto emergere “che l'emolumento” della Rpd “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»”.
Tra le innumerevoli citazioni del giudice di Venezia c’è anche quella per cui “il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42)”.
Pertanto, “non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)”.
In conclusione, “nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD”.
Poiché, prosegue il giudice del lavoro, “non sono state provate nel caso in esame “significative diversificazioni nell'attività” del ricorrente rispetto a quella propria degli assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche: il Ministero dovrebbe allegare e provare che durante il tempo delle singole supplenze il ricorrente non hanno svolto la stessa attività svolta dai colleghi/colleghe o che lo stesso è stato esonerato da parte dell’attività svolta da questi ultimi”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “le sentenze che arrivano dai giudici del lavoro sono frutto di sentenze di alto rango, in piena linea, favorevole ai precari e la linea del sindacato. Tra le espressioni giunte dalle aule di giustizia, c’è anche un’Ordinanza esemplare della Cassazione - ottenuta sempre da legali Anief - che si somma ad altre delle Suprema Corte, come la n. 20015 del 27.7.201, oltre che alla direttiva 1999/70/CE che ha dato giustizia rispetto al diritto dei precari ‘brevi’ a ricevere l’indennità per docenti e Ata che varia da 80 a 300 euro mensili a al mese, in base all’anzianità di servizio: il concetto base è che anche la supplenza di uno o pochi giorni è sufficiente per avere la Retribuzione professionale docente, come anche il Compenso individuale accessorio per il personale Ata. Tutti i supplenti o ex supplenti che sono stati discriminati è cosa giusta che inviino il prima possibile una diffida all’amministrazione, attraverso il nostro sindacato, e ricorrano al più presto in tribunale, per recuperare il maltolto”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VENEZIA
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a
percepire la Retribuzione Professionale Docenti(R.P.D.) in relazione ai contratti a
tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie indicati in ricorso e, per
l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione resistente al pagamento in favore
del ricorrente della somma di € 972,63, oltre alla maggior somma tra interessi
legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2) Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite che
liquida in € 700,00 + 30% per ogni ricorrente oltre alla prima, per compensi di
avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al
contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore dei procuratori del
ricorrente dichiaratosi anticipatario.
di LA REDAZIONE
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