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SCUOLA, ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (CSPI). I CHIARIMENTI

"Con riferimento alla procedura per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, da attivare obbligatoriamente presso tutte le istituzioni scolastiche, così come disciplinata dall’Ordinanza ministeriale n. 234 del 2023..."



Con riferimento alla procedura per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, da attivare obbligatoriamente presso tutte le istituzioni scolastiche, così come disciplinata dall’Ordinanza ministeriale n. 234 del 2023, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione Generale, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di voto, si ravvisa l’opportunità di fornire le seguenti precisazioni:


1) Termini e modalità per la presentazione delle liste Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere dal 2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile p.v., tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: elezionicspi@postacert.istruzione.it. Non è necessaria la trasmissione delle liste mediante pec nominativa del presentatore, purché il soggetto (es. l'organizzazione sindacale) che si occupa della trasmissione sia stato appositamente delegato (cfr. articolo 26, comma 4, O.M.). Entro il 6 aprile p.v. le liste dei candidati verranno pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.


2) Candidabilità dei dirigenti scolastici Per quanto riguarda la composizione della commissione elettorale di istituto, con riferimento alle ipotesi di reggenze o di altri rilevanti impedimenti (ad esempio la volontà di candidarsi), il dirigente scolastico potrà nominare all’interno della stessa un suo sostituto tra gli appartenenti all’istituzione scolastica, nell’ottica del pieno e più ampio esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo (cfr. articolo 24, comma 11, O.M. 234/2023).




3) Dirigenti scolastici all’estero e Dirigenti scolastici fuori ruolo Il personale in servizio all’estero, al pari del personale comandato o collocato fuori ruolo, può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità in Italia, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (cfr. articolo 10, comma 2, O.M.).