La nota dell’USR Lombardia, Ambito Territoriale di Milano
La Nota dell’USR Lombardia (Ambito Territoriale di Milano) fa riferimento a quanto disposto dall’art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, che l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sia prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Con riferimento alla suindicata procedura, si comunica che le operazioni volte all’individuazione dei docenti avranno avvio in data 31 agosto 2022 e si svolgeranno in modalità telematica, tenuto conto delle preferenze già espresse dagli aspiranti sul portale “Istanze on line” entro le ore 14:00 del 16 agosto u.s.. Si fa presente, al riguardo, che l’assegnazione degli incarichi avverrà nel rispetto dell’ordine di graduatoria e delle disposizioni normative in materia di riserva dei posti di cui alla legge n. 68/99 e di priorità nella scelta della sede ex artt. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 L. n. 104/1992. Si rammenta che, alla luce delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 28597/2022, recante istruzioni operative in materia di supplenze del personale docente, l’assegnazione di una delle sedi indicate in domanda comporta l’accettazione della stessa e, per l’effetto, l’impossibilità di partecipare alla successiva fase di conferimento delle supplenze di cui all’art. 2 comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 112/2022 per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto.
Per contro, il mancato conferimento dell’incarico per indisponibilità di posti in relazione alle preferenze espresse dall’aspirante docente consente la partecipazione alle successive operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato previste dall’art. 2 comma 4 lett. a) e b) dell’O.M. 112/2022. Altresì, è fatta salva la possibilità di partecipare alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto solo a quei candidati che, individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo di cui all’art. 5 ter del D.L. 288/2022, comunichino allo scrivente ufficio, entro i termini che verranno indicati nel successivo decreto di individuazione, formale rinuncia con dichiarazione espressa.
di CLAUDIO CASTAGNA
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