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SCUOLA, ANIEF: "La RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE va nello STIPENDIO DI TUTTI I PRECARI, anche quelli con SUPPLENZA BREVE. A Parma il giudice assegna a una prof 2.276 euro più interessi"

Aggiornamento: 3 apr

"La Retribuzione professionale docente è “un emolumento” dello stipendio che “rientra nelle ‘condizioni di... "

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La Retribuzione professionale docente è “un emolumento” dello stipendio che “rientra nelle ‘condizioni di impiego, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”: pertanto, “il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato” la sua presenza in busta paga, perché i precari “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.


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A scriverlo è il Tribunale del lavoro di Parma nell’accogliere il ricorso di una insegnante che ha svolto due supplenze annuali, tra il 2020 e il 2022: al docente, il giudice del lavoro ha assegnato “2.276,33, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo”.

Sulla mancata assegnazione della Rpd ai precari cosiddetti ‘brevi’ – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief –, dopo la Corte di Giustizia Europea c’è una Ordinanza esemplare della Cassazione che si rifà alla direttiva 1999/70/CE, ma anche ad altri pareri favorevoli sempre della Suprema Corte, come la n. 20015 del 27.7.2018, ol precari ‘brevi’ a ricevere l’indennità per docenti e Ata che varia da 80 a 300 euro mensili in più in busta paga, a seconda dell’anzianità: la Corte di Cassazione ha infatti detto che anche la supplenza di un giorno è utile per ricevere la Rpd. 


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Va anche ricordato che si deve evitare di incorrere nei termini di prescrizione: il precario che intende fare valere i suoi diritti, quindi, tramite Anief farebbe bene ad inviare il prima possibile una diffida all’amministrazione e ricorrere al più presto in tribunale, così da farsi restituire migliaia di euro con gli interessi. Una posizione prevista anche dalla clausola 4 dell'Accordo quadro UE allegato alla direttiva 1999/70/CE: l’insegnante che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi assunti a tempo indeterminato”.

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LA SENTENZA DI PARMA

Nella sentenza è stato spiegato che “per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.


Il giudice ha quindi ricordato la posizione della “Corte Giustizia del 15.4.2008, causa C- 268/06”, nella quale ha stabilito che “la clausola 4 dell’Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato , sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”.


Per il giudice del lavoro, come indicato dalla Corte di Giustizia Ue, “non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.)”.


Nella sentenza, inoltre, si sottolinea che “il ricorso è fondato e merita accoglimento” per una serie di motivi che si riconducono, “agli effetti di cui all’art. 118 disp att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, con sentenza del 14/06/2022, n. 147”, il quale ha spiegato che “con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L’art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all’individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020)”.


Il Tribunale del lavoro di , deve rilevarsi che l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.


Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.


Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l’entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).




di LA REDAZIONE

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