Scatti stipendiali ai docenti precari, il giudice di Modena riconosce il diritto come per il personale di ruolo e condanna il Mim a risarcire un docente con quasi 18mila euro più interessi
- La Redazione

- 29 mag
- Tempo di lettura: 5 min
Scatti stipendiali ai docenti precari riconosciuti dal giudice di Modena: il diritto come per il personale di ruolo comporta la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento...

"Le ricostruzioni di carriera di tanti lavoratori della scuola sono inesatte. Anief lo sostiene da tempo, per questi motivi il giovane sindacato ha attivato la Campagna Screening Non un euro di meno, un servizio di consulenza gratuito, attraverso il quale si intende verificare se nella carriera del personale insegnante, amministrativo, tecnico, ausiliario, ovviamente anche dei Dsga, vi sia un profilo di illegittimità.
Come è accaduto di recente al Tribunale del lavoro di Modena, dove grazie al ricorso prodotto dai legali Anief un insegnante ha recuperato l’aumento stipendiale degli anni di precariato – “servizi prestati a tempo determinato dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2025/2026” - invece non considerati dall’amministrazione per via dei “gradoni” bloccati, e anche recuperato la “complessiva somma di €. 17.796,48, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo”.
Nella sentenza sul “riconoscimento della progressione stipendiale” da attuare anche per il personale supplente, il giudice ha rilevato che “nell’interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (cfr. Sent. 13.9.2007, C-307/05, Del Cerro Alonso) ha stabilito che le prescrizioni dell’Accordo Quadro e della citata Direttiva sono applicabili anche «ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico» (cfr. Sent. 4.7.2006, C-212/04, Adeneler e altre), trattandosi di «norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza» che devono trovare applicazione a «tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro»”.
“Quanto poi alla questione degli scatti di anzianità del personale assunto a termine dalle pubbliche amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE – si legge sempre nella sentenza - ha affermato: «La mera circostanza che un impiego sia qualificato come ‘di ruolo’ in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari»”.
Tali principi sono stati ribaditi di recente e in origine “nella sentenza del 22/12/10 (resa nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias Torres): “un’indennità per anzianità di servizio … rientra nell’ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d’impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’Accordo Quadro”.
Inoltre, tali principi sono stati recepiti nella pronuncia della Cassazione n. 22558/16: “In particolare la Corte (di Giustizia delle Comunità Europee) ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo”.
Pertanto, ha sottolineato il giudice, “Le previsioni dei CCNL del Comparto Scuola succedutesi nel tempo”, che riservano gli scatti di anzianità solo al personale di ruolo, “si pongono in contrasto con la Direttiva sopra citata e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia”. Questo significa, ha sottolineato il giudice del lavoro, che “non vi sono ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto ripetutamente a termine, tenendo conto dei rapporti pregressi (ovviamente nella loro durata concreta, senza alcuna proiezione in avanti della stessa) ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato”.
Se poi le supplenze sono precedenti al 2010, allora il recupero degli scatti stipendiali è totale, con validità anche del gradone al terzo anno: “le norme del CCNL – scrive il Tribunale di Modena - vanno interpretate in modo conforme alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, nel senso che gli aumenti retributivi correlati alla maturazione dell'anzianità di servizio competono anche ai lavoratori della scuola assunti in virtù di contratti a tempo determinato.
Quanto alla norma del CCNL del 4 agosto del 2011 che ha previsto, per i soli lavoratori già in servizio a tempo indeterminato, inseriti "nella preesistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni", essa, stabilendo un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni dei lavoratori assunti con contratto a termine, va disapplicata".
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI MODENA
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte,
definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di XXXXX XXXXX all’applicazione della clausola di
salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 e, per l’effetto, condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente, con riferimento ai rapporti di lavoro intercorsi tra le parti a tempo determinato, l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone “0 – 2 anni” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, pari alla complessiva somma di €. 17.796,48, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
2) CONDANNA il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 2.318,50, di cui €. 118,50 per anticipazioni e €. 2.200,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
di La Redazione




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