Rottamazione quinquies al via, come risparmiare fino al 35-40%? Presenta ora la tua domanda di adesione. Occorre pagare in unica soluzione oppure è possibile anche rateizzare?FAQ Agenzia delle Entrate
- La Redazione

- 17 ore fa
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Rottamazione quinquies al via: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le istruzioni aggiornate così da regolarizzare la propria posizione con lo Stato, senza dover provvedere al pagamento di sanzioni...

Subito dopo la “rottamazione-quater”, adesso finalmente al via la Rottamazione quinquies: si tratta, infatti, di un'occasione imperdibile per chi non abbia aderito all'iniziativa o per chi non sia riuscito a rispettare le precedenti scadenze.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le istruzioni aggiornate: viene concessa, in tal modo, la possibilità di regolarizzare la propria posizione con lo Stato, senza dover provvedere al pagamento di sanzioni e interessi di mora.
Ed allora come procedere celermente per non perdere tale beneficio?
Analizziamo più dettagliatamente la procedura.
Ecco l’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies
La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
• imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
• contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
• sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:
delle prime tre rottamazioni o del “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.
DEBITI ESCLUSI DALLA ROTTMAZIONE QUINQUIES
La norma esclude tutti i debiti diversi dalle fattispecie elencate sopra.
Per quanto riguarda i carichi già indicati nelle domande di adesione alla Rottamazione-quater o alla Riammissione alla Rottamazione-quater, la norma prevede l’esclusione di quelli che, seppur rientranti nelle sopra citate fattispecie, sono ricompresi in piani di pagamento per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.
COME PRESENTARE DOMANDA DI ADESIONE?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
• in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
• in area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.
Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
Se si presenta la domanda in area riservata, il servizio propone esclusivamente i carichi “definibili”, mentre, se si presenta la domanda in area pubblica, si potranno inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi “definibile”.
Come verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies prima di presentare la domanda di adesione?
Se si presenta la domanda di adesione tramite il servizio in area riservata sono già visualizzabili i soli debiti definibili e si può, pertanto, selezionare quelli per i quali si intende aderire alla Rottamazione-quinquies.
Possibile comunque richiedere anche il Prospetto informativo in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate), oppure con il form in area pubblica, allegando in quest’ultimo caso, la documentazione di riconoscimento.
Il Prospetto informativo contiene l’elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell’INPS che possono essere “definiti” e l’importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).
Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies?
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una “Comunicazione” di:
• accoglimento della domanda contenente:
l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
i moduli di pagamento precompilati;
le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.
Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate - Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 nonché per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Ecco cosa si paga aderendo alla Rottamazione-quinquies
La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Occorre pagare in unica soluzione oppure è possibile anche rateizzare?
Si può scegliere come pagare in fase di presentazione della domanda di adesione.
La legge prevede che si può pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
• la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
• dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
• dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento.
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• Sito istituzionale;
•App EquiClick;
• Domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno riportate nella Comunicazione delle somme dovute;
• Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
sportelli bancari;
uffici postali;
home banking;
ricevitorie e tabaccai;
sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
Postamat;
Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
ECCO COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO
La Legge n. 199/2025 prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies (ossia la “decadenza” dai relativi benefici) in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:
• della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
• di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.
In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:
• i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
• riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
• i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973.
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