Personale scolastico: cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026, scadenza domande il 28 febbraio 2026. Indicazioni operative su pensioni e previdenza
- La Redazione

- 6 giorni fa
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Tutte le indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione e del Merito per le cessazioni dal servizio del personale scolastico a partire dal 1° settembre 2026, con informazioni su requisiti pensionistici e trattamenti...

Il 25 settembre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in accordo con l’INPS, ha emanato una circolare contenente le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto ministeriale — ancora in fase di registrazione — riguardante le cessazioni dal servizio a partire dal 1° settembre 2026.
Per l’anno 2026, i criteri anagrafici e contributivi necessari per accedere alla pensione sono stati aggiornati e sono disponibili nella tabella ufficiale pubblicata dal Ministero, che riassume in dettaglio tutti i requisiti richiesti.
Termini per la presentazione delle domande
Personale docente, educativo e ATA: la scadenza per inviare la domanda di cessazione dal servizio era fissata al 21 ottobre 2025 e il termine è ormai trascorso.
Dirigenti scolastici: la finestra di presentazione rimane aperta fino al 28 febbraio 2026, come stabilito dall’art. 12 del CCNL Area V della dirigenza del 15 luglio 2010.
Tipologie di istanza disponibili su POLIS
La piattaforma POLIS prevede sette diverse tipologie di domanda:
La prima conterrà:
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026 (articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
La seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima conterranno, esclusivamente:
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell’anno 2024);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, modificato dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare nell’anno 2025);
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) (opzione donna con requisiti al 31/12/2023) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) (opzione donna con requisiti al 31/12/2024).
CIRCOLARE
di CLAUDIO CASTAGNA



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