Oltre 5mila euro a un docente precario. Il Tribunale condanna il Ministero: "Non possono essere considerate automaticamente fruite"
Nuova sentenza favorevole a un supplente con contratto al 30 giugno. Il Ministero condannato a versare 5.099,38 euro più interessi o rivalutazione. ANIEF richiama i principi della Cassazione.

Oltre 5mila euro per le ferie maturate e non godute da un docente precario. È quanto stabilito dal Tribunale ordinario di Parma, prima sezione civile, che ha accolto il ricorso sostenuto dai legali ANIEF, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere "€ 5.099,38 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo". La somma riguarda i giorni di ferie accumulati dall'insegnante negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, senza che ne fosse stata riconosciuta l'effettiva fruizione.
Il punto centrale della controversia riguarda il periodo compreso tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno. Secondo quanto riportato da ANIEF, il giudice ha riconosciuto che il docente aveva "dimostrato il suo diritto a ricevere l’indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi a.s. di servizio negli atti difensivi, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal Ministero, secondo cui andrebbero conteggiati tra i giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese". Una ricostruzione respinta dal Tribunale, che richiama gli impegni ai quali gli insegnanti sono tenuti anche dopo la conclusione delle attività in classe.
"Questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti all’attività didattica, come l’elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami. Ciò anche in considerazione del fatto che, se i docenti con contratto in scadenza al 30 giugno fossero obbligati a fruire delle ferie dopo la sospensione delle lezioni, si avrebbe un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo, per i quali tali giorni non sono computati automaticamente come ferie".
La decisione richiama anche la giurisprudenza europea, secondo cui la mancata richiesta delle ferie non comporta necessariamente la perdita del diritto all'indennità. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha infatti stabilito che le disposizioni europee "ostano a una normativa nazionale [...] in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo". Non basta, dunque, che un insegnante non abbia presentato domanda di ferie. Occorre verificare se il datore di lavoro lo abbia effettivamente informato e messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto. Su questo aspetto il Tribunale richiama anche la posizione della Cassazione.
"Conseguentemente – ha ancora specificato il giudice di Parma –, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l’art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall’art. 1 co. 55 l. 228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l’art. 7 para. 2 direttiva 2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro". Il principio viene ulteriormente precisato attraverso due pronunce della Cassazione del 2024, richiamate nella sentenza di Parma.
"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva".
La stessa pronuncia chiarisce inoltre che "il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche".
È proprio su questo punto che si concentra la conclusione del giudice di Parma, destinata a richiamare l'attenzione di molti supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche.
"Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma pertanto che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno". La sentenza riconosce così al docente ricorrente un'indennità di 5.099,38 euro, oltre agli accessori previsti, ribadendo che la perdita delle ferie non può essere automatica. Il riconoscimento economico resta legato alle circostanze del singolo rapporto di lavoro, ma il principio richiamato dal Tribunale riguarda direttamente la tutela dei diritti dei docenti precari.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PARMA
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di XXXX XXXX di € 5.099,38 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di XXX XXX delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
di La Redazione
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