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Mobilità ATA 2025/2026: RINUNCIA o REVOCA delle DOMANDE quando possibile? Ecco i TERMINI entro i quali procedere. Tutte le INDICAZIONI UTILI PER NON COMMETTERE ERRORI

Mobilità ATA 2025/2026: scaduti i termini per la presentazione delle domande è possibile procedere alla revoca, rinuncia o alla regolarizzazione delle...


MOBILITÀ ATA 2025/2026

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di Mobilità per il personale ATA è scaduto il 31 marzo 2025.

A tal proposito alcuni candidati si pongono un quesito: è possibile, scaduti i termini per la presentazione delle domande, procedere alla revoca, rinuncia o alla regolarizzazione delle istanze?

In primis occorre evidenziare che successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.


REVOCA DELLE DOMANDE O REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.

La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, fissato al 12 maggio, dunque entro il 2 maggio, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.


Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, quindi entro il 12 Maggio.


PRESENTAZIONE DI PIÙ DOMANDE

L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.


RINUNCIA

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.


ACCETTAZIONE O DINIEGO DELLA RICHIESTA DI RINUNCIA O REVOCA

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.


SCARICA L'ORDINANZA SULLA MOBILITÁ 2025/2026 (PDF)





di VALENTINA TROPEA

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