Ferie non godute, riconosciuti oltre 3.600 euro a un docente: ANIEF richiama il diritto all’indennità
Il sindacato rende nota una decisione del Tribunale di Venezia e invita gli insegnanti a verificare i crediti maturati. Il ruolo dell’informazione fornita dalla scuola...

Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto a un docente 3.618,20 euro per ferie non godute, oltre agli interessi legali. A rendere nota la decisione è ANIEF, i cui legali hanno assistito l’insegnante nella causa contro il Ministero dell’Istruzione. Il giudice ha disposto anche il rimborso delle spese di lite.
Nel passaggio del dispositivo riportato dal sindacato, la condanna riguarda il pagamento dell’indennità sostitutiva, con gli interessi "dal dovuto al saldo". Si tratta quindi di somme riconosciute per giorni di ferie rimasti inutilizzati, da determinare sulla base della situazione del singolo lavoratore.
Commentando il risultato, il presidente nazionale Marcello Pacifico richiama le pronunce della Cassazione e la possibilità di recuperare i crediti pregressi:
“Per il periodo che va dal termine delle lezioni al 30 giugno e per le festività soppresse non effettivamente godute entro il termine del contratto, l’indennità sostitutiva deve infatti essere riconosciuta e può essere rivendicata per i crediti maturati negli ultimi dieci anni”.
Perché conta l’invito a utilizzare le ferie
Per valutare il diritto al pagamento occorre verificare anche se la scuola abbia consentito al docente di utilizzare le ferie e lo abbia informato delle conseguenze della mancata fruizione. La giurisprudenza richiamata nel dibattito attribuisce rilievo alla possibilità effettiva di esercitare questo diritto, all’invito del datore di lavoro e all’avvertimento sulla sua eventuale perdita.
Su questo interviene anche il decreto-legge n. 144/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 174/2026. La disciplina prevede l’indennità alla cessazione del rapporto, escludendola quando il lavoratore, messo nelle condizioni di utilizzare le ferie e informato delle conseguenze, abbia consapevolmente rinunciato a fruirne.
Le nuove disposizioni si applicano alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
Per quelle precedenti, la richiesta deve essere valutata secondo le norme e i principi giurisprudenziali applicabili al periodo interessato.
È alla verifica delle singole posizioni che ANIEF collega l’iniziativa giudiziaria. Pacifico invita gli interessati “a rivolgersi al nostro sindacato per l’eventuale presentazione del ricorso, così da ottenere il risarcimento delle ferie e delle festività soppresse mai fruite”.
di Leandro Castagna
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