top of page
Mobilità (2).jpg

ESAMI DI RECUPERO, IN CASO DI ASSENZA COSA SUCCEDE? QUAL È IL COMPITO DELLA SCUOLA E DELLO STUDENTE IN QUESTI CASI ?

"Tale misura è stata pensata per andare incontro alle esigenze dello studente e offrirgli la possibilità di recuperare le lacune formative senza incorrere in una bocciatura immediata... "


Quando uno studente non raggiunge delle competenze tali da poter attribuirgli la sufficienza, il consiglio di classe può optare per la “sospensione del giudizio”, ma scopriamo insieme di cosa si tratta: 

È un sistema ufficializzato dall' Ordinanza Ministeriale n.92 del 5 novembre 2007, tale misura è stata pensata per andare incontro alle esigenze dello studente e offrirgli la possibilità di recuperare le lacune formative senza incorrere in una bocciatura immediata. 

Dall'Ordinanza Ministeriale n.92 del 5 novembre 2007 congiuntamente al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 12 sono stati redatti una serie di articoli che hanno delineato un quadro chiaro per la valutazione delle competenze da soddisfare, di seguito leggiamo: 

  • art. 7 O.M. 92/2007 : «all’albo dell’istituto viene riportata, per gli alunni sospesi, solo l’indicazione della sospensione del giudizio». Le verifiche del recupero devono svolgersi in una sessione a parte ed integrativa;


  • art. 8 O.M. 92/2007: «salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. Improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo»;

  • art. 4, commi 5 e 6, d.P.R. 122/2009 : «sono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline».


Appare chiaro che in questi articoli non viene preso in considerazione il fatto che lo studente potrebbe anche non presentarsi, scopriamo insieme cosa accade nei casi di : assenza ingiustificata o assenza giustificata da gravi motivi.

  • Assenza ingiustificata:

    Qualora lo studente non dovesse presentarsi senza fornire alcuna giustificazione valida, non potrà più recuperare il debito formativo di conseguenza la commissione delibera la non ammissione alla classe successiva. Questa situazione è irreversibile.

  • Assenza giustificata:

Se lo studente non può presentarsi nelle date stabilite da calendario per il recupero per motivi di salute o cause gravi, è possibile contemperare il rispetto della norma con il principio di equità. Grazie a questa misura lo studente potrà sostenere le prove in una sessione straordinaria, purché si rispetti il termine massimo previsto (31 agosto o poco prima dell’inizio delle lezioni). Il Consiglio di classe, in questo caso, sarà riconvocato dopo lo svolgimento della prova straordinaria per decidere l’esito della verifica sulla base delle prove sostenute dallo studente.


La norma non prevede obblighi specifici in merito al calendario ufficiale delle prova, ma per far sì che tutto proceda per il meglio nei rispetti degli studenti “rimandati” e nei confronti dell’intera gestione e organizzazione scolastica sarebbe opportuno adottare alcuni provvedimenti interni, come ad esempio: 

  • veicolare una circolare di convocazione delle prove per chiarire ed informare che: eventuali assenze devono essere tempestivamente comunicate e i rinvii possono essere utilizzati solo per gravi motivi documentati;

  • inviare una comunicazione di cortesia via mail ai genitori (anche se non obbligatorio);

  • Se si tratta di assenza giustificata, predisporre una nuova convocazione tramite circolare e comunicazione diretta.

Il Consiglio di classe è l’organo competente nei casi sopra riportati, in quanto: 

  • In caso di assenza ingiustificata, attesta il mancato recupero e delibera la non ammissione.

  • In caso di assenza giustificata, si riconvoca prima della prova straordinaria e delibera in base all’esito delle suddette prove.

Inoltre, criteri di precisione e trasparenza sono di fondamentale importanza per redigere la documentazione in maniera corretta e dettagliata.

In conclusione:

È opportuno chiarire che il giudizio sospeso non vuol dire che si verrà promossi automaticamente in seguito, ma lo studente è chiamato ad impegnarsi e a sostenere le prove per superare l’anno, se dovesse trovarsi nelle condizioni di impossibilità previste dagli articoli, sarà la scuola a garantire l’espletazione della sessione straordinaria per andare incontro alle sue esigenze (pur rispettando i termini previsti dalla legge). 


di LA REDAZIONE






Commenti


EDUCAZIONE
E CULTURA

NUOVI BANNER - 2 (2000 × 2160 px) (2).jpg
ID CERT (3).jpg
SUCCESSO 1
Senza titolo (250 x 834 px) (2).jpg
SUCCESSO 1
BANNER - NUOVA HOME PAGE

GPS 2026

AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
BANNER - NUOVA HOME PAGE
MASTER 60 cfu (1).jpg

INVIACI IL TUO COMUNICATO

info@ascuolaoggi.it

ascuolaogginews@gmail.com

A scuola oggi è un portale che tratta notizie su quanto accade nel mondo scuola. Notizie per docenti di ruolo, docenti di sostegno, docenti precari, personale ATA, educatori, genitori e alunni. Inoltre le sezioni dedicate ai membri offrono servizi aggiuntivi: corsi gratuiti e supporto a quanti richiedono informazioni.

bottom of page