Carta docente, 2mila euro più interessi a una educatrice supplente per la mancata assegnazione dal 2019 al 2023
- La Redazione

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"Il giudice del lavoro del tribunale di Velletri ha spiegato, nella sentenza, che “nel senso della estensione del beneficio anche al personale educativo, la Corte di Cassazione ha ... "

"Anche i precari con supplenza fino al termine delle lezioni o al 30 giugno hanno piano diritto di ricevere la Carta del docente degli ultimi cinque anni: il supporto economico per la formazione vale per i docenti non di ruolo e anche per gli educatori precari.
Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Velletri che nell’esaminare un ricorso, prodotto dai legali Anief, per la mancata assegnazione della card annuale per l’aggiornamento riguardo a quattro annualità scolastiche consecutive, dal 2019 al 2023, nei confronti di una educatrice supplente, ha dato piena ragione alla precaria condannando il Ministero a risarcirla con 2mila euro più interessi.
Il giudice del lavoro del tribunale di Velletri ha spiegato, nella sentenza, che “nel senso della estensione del beneficio anche al personale educativo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi (Cass. 31 ottobre 2022 n. 32104)”.
Da ultimo, sempre il giudice del lavoro del tribunale laziale, ha rammentato che “la Suprema Corte con sentenza 4 ottobre 2023 n. 29961 ha affermato che: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “tutte le categorie che operano nella scuola hanno pieno diritto a formarsi. Quindi, anche gli educatori, il personale Ata e altre ancora. Il motivo è semplice: devono formarsi per legge, lo Stato assegna un supporto ai docenti e deve per forza di cose darlo a tutti dipendenti, compresi i precari con contratti lunghi, brevi o saltuari. Punto. In primis, a farlo intendere, chiaramente, sono stati, a più riprese e nel corso degli anni, il Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia Europea e la Suprema Corte di Cassazione. Chi intende ottenere il supporto annuale per la sua formazione, sempre attraverso la Carta del docente - conclude il presidente Anief -, ha ancora l’opportunità di presentare ricorso gratuito attraverso i legali Anief specializzati in legislazione scolastica: si possono recuperare con fino a 3.500 euro più gli interessi maturati”.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VELLETRI
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, disapplicato l’art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dal beneficio, dichiara il diritto di XXX XXX di usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale
rappresentante, ad attivare la Carta elettronica del docente in favore di XXX XXX per
l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi;
condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di XXX XXX dei compensi di lite, liquidati in € 1.030,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
di LA REDAZIONE



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