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DOCENTI DI SOSTEGNO SU RICHIESTA DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI? PER PACIFICO È UNA PROPOSTA FOLLE, IN 28MILA SI STANNO SPECIALIZZANDO SENZA ALCUNA CERTEZZA

Aggiornamento: 28 mar

Anief ribadisce la netta contrarietà a questa proposta: “Non è nel precarizzare il rapporto di lavoro che si ottiene la continuità didattica e il diritto allo studio ma nello stabilizzare gli stessi supplenti e nello specializzarli”, spiega Marcello Pacifico, presidente del giovane sindacato autonomo




Sulla scelta dei docenti di sostegno non di ruolo il Governo va avanti per la sua strada annunciata alcune settimane fa dal ministro Giuseppe Valditara, senza tenere minimamente conto delle indicazioni fornite dal sindacato: nel disegno di legge Semplificazione, approvato poche ore fa dal Consiglio dei Ministri, è presente una proposta di modifica del decreto legislativo n. 66/2017, che se tradotta in legge darà l’opportunità alle famiglie, se lo riterranno opportuno, di chiedere la conferma del docente precario sulla cattedra di sostegno, pur con il consenso del docente e qualora non sia intervenuta l’assegnazione di un docente di ruolo. Anief ribadisce la netta contrarietà a questa proposta: “Non è nel precarizzare il rapporto di lavoro che si ottiene la continuità didattica e il diritto allo studio ma nello stabilizzare gli stessi supplenti e nello specializzarli”, spiega Marcello Pacifico, presidente del giovane sindacato autonomo.


“Il problema – continua Pacifico – è che il 50% dei posti di sostegno è attualmente in deroga a dispetto della sua assegnazione annuale alle scuole e quindi della evidente necessità di trasformarlo in organico di diritto; inoltre, l'80% dei precari che dovrebbero essere confermati dalle famiglie è senza specializzazione perché l'accesso programmato degli atenei per conseguire il diploma non è tarato alle effettive esigenze. Inoltre, ci sono 20 mila docenti specializzati e altri quasi 30 mila che si stanno specializzando che non potranno prendere il ruolo per la modifica della normativa introdotta nel decreto PNRR in corso di esame del Parlamento, ma anche 10 mila docenti specializzati all'estero attualmente esclusi persino dalle supplenze oltre che dalla riapertura delle GPS, almeno leggendo l'ultima bozza esaminata dal CSPI e dai sindacati. Senza dimenticare che i docenti di sostegno in prima fascia GPS da quest’anno non verranno più immessi in ruolo, malgrado l’emendamento ad hoc che Anief aveva chiesto per la proroga per le assunzioni a tempo indeterminato di Gps, ex art 59 anche per l’anno scolastico 2024/2025 pure su materia”.



“La verità – prosegue il presidente Anief – è che sul sostegno ai quasi 340 mila alunni con disabilità siamo alla follia: se in 28 mila si specializzeranno con TFA ma non potranno insegnare senza consenso delle famiglie, c’è qualcosa che non va. Perché lo Stato continua a precarizzare in nome della continuità didattica. Questa incapacità di gestire il tema dell'inclusione da parte dello Stato italiano insieme alla violazione della Carta sociale europea sono state portate dall’Anief al Comitato europeo dei diritti sociali già dal 2018: l’esame della denuncia è ancora in corso da parte delle autorità europee e confidiamo in una risposta positiva”.



“Intanto, quello che possiamo dire è che il provvedimento approvato nel disegno di legge Semplificazione è persino lesivo della dignità del docente di sostegno trattato quasi come se fosse un ‘badante’, inoltre viola il principio meritocratico e la professionalità di 120 mila educatori dello Stato. Senza modifiche del Parlamento, Anief impugnerà i provvedimenti attuativi fino ad arrivare alla Consulta per l'evidente costituzionalità oltre ad aggiornare le istituzioni europee su una situazione che sta sempre più peggiorando”, conclude il sindacalista autonomo. Per questi motivi, il sindacato Anief si dichiara pronto già ora ad avviare ricorso contro le modifiche del regolamento delle supplenze. Qui di seguito l’ultima bozza dell'articolato in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.


ART. 16

 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. 

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì alle seguenti categorie di personale docente:

docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;

docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.



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di LA REDAZIONE


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