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Docenti, dalle 150 ore per il diritto allo studio ai 5 giorni per la formazione: requisiti e scadenze

3 ore fa
Tempo di lettura: 3 min

Domande per i permessi studio 2027 in scadenza a metà novembre. Le regole per i corsi online e le differenze tra i due istituti previsti dal CCNL.

Si avvicina la scadenza per presentare le domande relative ai permessi retribuiti per il diritto allo studio del 2027. In diversi territori il termine è fissato al 15 novembre 2026, mentre alcuni Uffici scolastici hanno previsto il 16 novembre, poiché il 15 cade di domenica. Docenti e personale ATA interessati devono verificare le indicazioni del proprio Ambito territoriale, comprese le modalità di presentazione e gli eventuali termini anticipati stabiliti dalle scuole.


L'articolo 37 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, riconosce fino a 150 ore di permesso retribuito per anno solare, entro un contingente massimo pari al 3% del personale in servizio. I permessi sono destinati alla frequenza di percorsi di studio riconosciuti dall'ordinamento, compresi quelli universitari e postuniversitari, e allo svolgimento dei relativi tirocini ed esami. La concessione avviene secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa regionale. Le ore autorizzate si riferiscono al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027 e devono essere utilizzate per le attività ammesse dalla disciplina contrattuale.


Permessi studio e università telematiche: quando sono ammesse le lezioni online

L'iscrizione a un'università telematica non esclude, di per sé, la possibilità di ottenere i permessi per il diritto allo studio. Occorre però distinguere tra lezioni svolte in diretta e contenuti registrati, disponibili sulla piattaforma in qualsiasi momento. L'ARAN, con l'orientamento applicativo CIRS126 del 17 febbraio 2025, ha chiarito che i permessi possono essere utilizzati per partecipare ad attività didattiche online quando la frequenza avviene effettivamente in coincidenza con l'orario di servizio ed è adeguatamente documentata. Le lezioni in modalità sincrona, svolte in diretta e in orari prestabiliti, possono quindi giustificare l'assenza dal lavoro, purché ricorrano le condizioni previste. Non è invece sufficiente collegarsi liberamente alla piattaforma per seguire lezioni registrate o svolgere attività di studio individuale.

Il principio richiamato dall'ARAN trova fondamento anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare nelle sentenze n. 10344/2008 e n. 17128/2013, secondo cui i permessi sono destinati alla frequenza dei corsi e non alla generica preparazione degli esami. Il dipendente deve inoltre presentare la documentazione relativa all'iscrizione, alla frequenza e agli esami sostenuti. Per le attività telematiche assume particolare rilievo l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle lezioni durante l'orario di lavoro. La disciplina concreta deve essere verificata anche nel contratto integrativo regionale applicabile. L'eventuale mancanza della certificazione richiesta comporta le conseguenze previste dall'articolo 37, comma 5, del CCNL, compresa la riclassificazione dei permessi già fruiti come aspettativa per motivi personali e il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Docenti, come funzionano i cinque giorni per la formazione

Accanto alle 150 ore per il diritto allo studio, il contratto disciplina un'altra possibilità riservata ai docenti. L'articolo 36, comma 8, del CCNL riconosce infatti cinque giorni per anno scolastico per partecipare a iniziative di formazione e aggiornamento professionale, con esonero dal servizio e sostituzione secondo la normativa vigente sulle supplenze brevi. Questi giorni non richiedono la presentazione della domanda annuale prevista per le 150 ore. La partecipazione alle iniziative formative deve rispettare le disposizioni contrattuali e le modalità organizzative dell'istituzione scolastica, tenendo conto delle esigenze di funzionamento del servizio.


L'articolo 36, comma 14, prevede inoltre che i criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento siano oggetto di confronto sindacale a livello di istituto. La distinzione tra i due istituti è quindi sostanziale. Le 150 ore sono destinate al conseguimento di titoli di studio e si riferiscono all'anno solare; i cinque giorni riguardano la formazione professionale dei docenti e sono calcolati sull'anno scolastico. Per chi intende usufruire dei permessi per il diritto allo studio nel 2027, resta fondamentale presentare la domanda entro la scadenza territoriale, anche quando il percorso formativo prevede attività online, verificando preventivamente le condizioni richieste per la successiva fruizione delle ore.

di Katia Piemontese



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