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Supplenze da graduatoria d'istituto, quando è possibile lasciare l'incarico? Cozzetto (ANIEF) chiarisce le nuove regole

2 ore fa
Tempo di lettura: 2 min

L’articolo 15, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 2026 consente di mantenere una supplenza da graduatoria d’istituto o interpello anche dopo l’assegnazione di un incarico da GPS, senza...

Quando un docente precario può lasciare una supplenza già accettata per assumere un nuovo incarico? La questione riguarda soprattutto chi ha ottenuto un contratto attraverso le graduatorie d'istituto o un interpello e riceve successivamente un'altra proposta dalle GPS. A chiarire le disposizioni introdotte dall'ordinanza ministeriale n. 27 del 2026 è Chiara Cozzetto, segretaria generale ANIEF ed esperta di reclutamento scolastico, intervenuta nel corso di un'intervista all'agenzia Teleborsa.


"Con l’ordinanza ministeriale numero 27 del 2026, che regolamenta le supplenze da GPS e da graduatorie d’istituto, arriva un’importante novità sulla possibilità di lasciare una supplenza già ottenuta da graduatoria d’istituto. La novità è contenuta nell’articolo 15, comma 3, dell’ordinanza Mim e prevede che il candidato che ha accettato una supplenza da graduatoria d’istituto o anche tramite interpello possa mantenerla senza alcuna penalizzazione, anche nel caso in cui gli venga successivamente assegnata una supplenza da GPS, ma esclusivamente se quest’ultima è una supplenza breve e saltuaria".

La distinzione è importante perché non tutte le supplenze consentono di interrompere un contratto già in corso per accettarne un altro. Le possibilità di passaggio dipendono dalla tipologia e dalla durata degli incarichi, mentre l'abbandono del servizio al di fuori dei casi consentiti può comportare le sanzioni previste dall'ordinanza.


Cozzetto richiama in particolare l'attenzione sui contratti già conferiti fino al 30 giugno. "In futuro, non sarà quindi più possibile lasciare una supplenza da graduatoria d’istituto già conferita fino al 30 giugno per accettarne successivamente una da GPS. Si tratta di una novità introdotta per garantire la continuità didattica, ma che è importante conoscere. Anche chi ha risposto a un interpello e ha già ottenuto un contratto fino al 30 giugno non potrà quindi lasciarlo senza incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 15". Per i docenti precari diventa quindi essenziale verificare le condizioni del contratto prima di accettare una nuova proposta. In particolare, occorre distinguere la possibilità, prevista dalla disciplina delle supplenze, di lasciare determinati incarichi brevi per accettarne altri fino al 30 giugno o al 31 agosto, dall'abbandono di una supplenza già conferita fino al termine delle attività didattiche.

Il chiarimento di ANIEF richiama così l'attenzione su un aspetto concreto delle procedure di reclutamento: la disponibilità di una nuova supplenza non comporta automaticamente il diritto di interrompere quella già accettata.


di La Redazione



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