Docente in servizio all’estero, trattenuti 46 euro al mese dall’assegno di sede: il Tribunale ordina di restituirle oltre 2.600 euro
La causa, seguita dai legali Anief, riguarda una quota già incorporata nello stipendio e poi sottratta dal trattamento per il servizio all’estero. Riconosciuta la...

Una trattenuta di 46,52 euro al mese ha ridotto per anni l’assegno di sede di una docente italiana in servizio all’estero. Nei prospetti compariva come “conglobamento”, termine che indica l’incorporazione di un’indennità nello stipendio di base. La contestazione riguardava la sottrazione di quell’importo dall’assegno per il servizio all’estero.
La lavoratrice si è rivolta al giudice e il Tribunale di Roma, prima sezione Lavoro, ha condannato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a restituirle 2.605,12 euro, oltre agli interessi o alla rivalutazione previsti dalla decisione.
A riferirlo è Anief, che ha assistito l’insegnante attraverso le avvocate Giusy Mistretta e Francesca Marcone. La docente, della scuola secondaria di primo grado, era collocata fuori ruolo a disposizione del MAECI e lavorava in un istituto di un Paese europeo.
La somma riconosciuta riguarda il periodo da settembre 2021 ad aprile 2026. Prima del ricorso, depositato il 13 aprile, la lavoratrice aveva inviato una diffida per ottenere il pagamento degli importi trattenuti.
Perché il giudice ha disposto la restituzione
La controversia riguarda l’indennità integrativa speciale, IIS, nata per adeguare le retribuzioni alle variazioni del costo della vita e successivamente incorporata nello stipendio tabellare.
Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, questo passaggio ne ha modificato la natura: l’importo è diventato parte della retribuzione.
Negli estratti della sentenza riportati da Anief si legge:
"Con il venir meno dell’originaria connotazione calmieratrice dell’indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita".
Il Tribunale richiama quindi il CCNL scuola del 29 novembre 2007, che non ha riproposto la precedente previsione sulla ritenuta. Secondo la motivazione riportata nel comunicato, l’importo incorporato nello stipendio:
"Si cumula con l’assegno di sede poiché, stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest’ultimo, esso – se non espressamente stabilito – non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo".
Le somme riconosciute e i documenti da controllare
Oltre alla restituzione delle trattenute, il dispositivo dispone il pagamento degli interessi legali oppure, se superiore, della rivalutazione monetaria, secondo le condizioni indicate nella sentenza, e pone a carico del Ministero anche le spese di lite.
Per chi riscontra una voce analoga, i documenti da cui partire sono i prospetti dell’assegno di sede e i cedolini riferiti al periodo di servizio all’estero: consentono di individuare gli importi sottratti, la causale utilizzata e le mensilità interessate dalla trattenuta.
di La Redazione
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