Docente all’estero, trattenuti 2.326 euro dallo stipendio: il Tribunale dispone la restituzione con gli interessi. Il caso seguito da Anief
Una trattenuta di 46,52 euro al mese ha portato l’insegnante a fare ricorso. Al centro della decisione, una voce dello stipendio e il suo rapporto con l’assegno di sede…

Una docente in servizio all’estero otterrà la restituzione di 2.326 euro, oltre agli interessi, per le trattenute operate a titolo di «Conglobamento». Secondo quanto riferisce Anief, il Tribunale di Roma, terza sezione lavoro, ha accolto il ricorso seguito dai legali del sindacato, riconoscendo il diritto dell’insegnante a percepire l’intera retribuzione, comprensiva dell’importo corrispondente alla soppressa Indennità integrativa speciale.
La controversia riguarda una docente a tempo indeterminato del MIM, assegnata a prestare servizio all’estero dal 2021 al 2027, «senza soluzione di continuità con il servizio prestato nei ruoli metropolitani di appartenenza».
Nel ricorso, depositato l’8 gennaio 2026, l’insegnante contestava una trattenuta di 46,52 euro mensili, per un totale di 2.326 euro, pur avendo percepito l’assegno metropolitano e lo speciale assegno di sede.
I legali Anief hanno quindi chiesto di accertare «l’illegittimità della trattenuta operata dal Ministero resistente sulla retribuzione/assegno di sede della ricorrente a titolo di “Conglobamento”, per il periodo dal 2021 alla data di deposito del ricorso».
Perché il Tribunale ha accolto il ricorso
Nelle motivazioni riportate dal sindacato, il giudice richiama l’orientamento della Corte di Cassazione sul trattamento economico del personale scolastico in servizio all’estero.
Il riferimento è al CCNL del comparto scuola del 29 novembre 2007, a decorrere dal quale non è più prevista «la ritenuta dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del precedente c.c.n.l. del 24 luglio 2003».
L’importo dell’indennità, ormai conglobato nello stipendio tabellare, si cumula quindi con l’assegno di sede. Sul punto, il Tribunale chiarisce che «stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest’ultimo, esso – se non espressamente stabilito – non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo».
La restituzione delle somme trattenute
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione dell’intera retribuzione per il periodo oggetto della domanda.
«Deve in conclusione ritenersi sussistente il diritto della parte ricorrente […] a ricevere la corresponsione dell’intera retribuzione, comprensiva dell’importo pari alla soppressa I.I.S per il periodo indicato in ricorso, con condanna del Ministero alla restituzione di tutte le trattenute già effettuate al lordo, oltre interessi come per legge».
Secondo quanto riportato da Anief, la condanna riguarda il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Alla docente spettano dunque 2.326 euro lordi, oltre agli interessi previsti dalla legge, a titolo di restituzione delle somme trattenute.
Il giudice ha inoltre posto a carico della parte resistente le spese di lite, liquidate in 1.200 euro, oltre agli accessori indicati nel dispositivo.
Le conclusioni della sentenza del Tribunale di Roma
PQM
Definitivamente pronunziando:
«Accerta e dichiara il diritto della ricorrente XXXX XXXX alla corresponsione dell’intera retribuzione (comprensiva dell’importo pari alla soppressa I.I.S.) per il periodo di prestazione del servizio all’estero e per l’effetto condanna la parte resistente alla corresponsione, in favore della ricorrente, della somma di E.2.326,00, oltre interessi come per legge;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.1.200,00, oltre C. U., 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi come richiesto».
di La Redazione
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