Carta docente, il Tribunale di Rovigo riconosce 1.000 euro più interessi a una supplente: beneficio esteso anche ai docenti con spezzoni di cattedra
- La Redazione

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Il Tribunale di Rovigo riconosce il diritto alla Carta del Docente anche a una insegnante precaria con orario ridotto, condannando al pagamento del...

"Hanno pieno diritto a percepire la Carta del Docente anche i docenti con orario settimanale ridotto, quindi anche i supplenti assunti con contratti a tempo determinato sui cosiddetti “spezzoni di cattedra”: lo ricorda il Tribunale del lavoro di Rovigo, nell’accordare 1.000 euro - oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. decorrenti dalla data di maturazione del diritto all’accredito sino all'effettiva attribuzione - ad una insegnante non di ruolo che per due annualità, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ha svolto supplenze annuali fino al 30 giugno per sole 11 ore settimanali.
Il giudice del lavoro ha ricordato, nella sentenza, che “sul punto, dopo la nota pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21), è intervenuta la Suprema Corte” di Cassazione “(sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) che ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato e ha concluso affermando che “(..)l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”, ha sottolineato la Suprema Corte.
Pertanto, il Tribunale di Rovigo ha spiegato che “venendo al caso in esame, non è contestato che parte attrice abbia svolto, negli anni scolastici nei quali è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo e sia stata altresì soggetta agli stessi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Sulla base delle considerazioni sinora esposte, deve riconoscersi la spettanza del beneficio economico richiesto dalla ricorrente”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “anche a Rovigo, sulla Carta del Docente, il giudice del lavoro non si è potuto discostare dai pareri illustri della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione: pareri che ormai si allargano sempre più spesso anche ai supplenti con orario settimanele ridotto e a precari che stipulano contratti brevi e saltuari. Chi rientra tra queste categorie, se non sono passati oltre cinque anni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, ha buoni motivi per affidarsi ad Anief e presentare ricorso gratuito facendosi assistere dai legali Anief specializzati in legislazione scolastica, così da recuperare fino a 3.500 euro più interessi di Carta del docente originariamente negata”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROVIGO
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 254 / 2026 R.G. promossa da XXXX XXXX contro il MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di XXX XXX di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo di € 1.000,00 tramite il sistema della carta elettronica, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. decorrenti dalla data di maturazione del diritto all’accredito sino all'effettiva attribuzione;
2. Condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore degli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Denis Rosa e Maria Maniscalco, dichiaratesi antistatari, della somma di € 336,00 oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali e al rimborso della somma di 21,50 euro per contributo unificato, a titolo di rifusione delle spese di lite".
di La Redazione




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