top of page

Carta Docente ai Precari: il Tribunale di Roma condanna il Ministero a risarcire l’insegnante difesa dai legali ANIEF con 2.500 euro più arretrati

La negazione della Carta del docente al personale precario “determina una violazione del principio di cui alla...

La negazione della Carta del docente al personale precario “determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone: Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. A scriverlo nero su bianco in sentenza è stato il Tribunale di Roma, III sezione Lavoro, che nell’accogliere il ricorso, presentato dai legali Anief, in difesa di una docente “assunta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 presso diversi istituti presenti sulla città di Roma”, ha condannato il Ministero a risarcire l’insegnante con 2.500 euro più arretrati.

Il giudice del lavoro ha quindi rammentato che “In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.

Inoltre, la sentenza di Roma ricorda che sempre “Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall’art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall’art. 63 e dall’art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale”.

Dopo avere citato gli “artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola”, anche questi orientati alla formazione del personale supplente alla pari di quello di ruolo, il giudice del lavoro è giunto alla conclusione che “che un’interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l’illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo”.

“Da ultimo – chiosa il giudice del tribunale romano - la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l’Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all’ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito”.

Per i supplenti annuali, anche fino al termine delle lezioni, ne consegue che occorre “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “a determinare le sentenze dei giudici del lavoro sono ancora una volta le espressioni favorevoli del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia Europea e della Suprema Corte di Cassazione, che hanno accordato la Carta del docente per la formazione e l’aggiornamento da 500 euro l’anno anche ai supplenti con un numero considerevoli di giorni di lavoro svolti per anno scolastico. Partendo da questo principio, quella di presentare ricorso gratuito con Anief diventa una vera opportunità per fare valere i propri diritti lavorativi e recuperare fino a 3.500 euro più interessi. Sempre facendo attenzione a non fare passare troppo tempo e non incappare quindi nella prescrizione”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA

P.Q.M.

accerta il diritto della ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2017/2018,

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 della Carta elettronica del docente di cui

all’art.1, comma 121, L. 107/2015;

per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alla ricorrente il beneficio

economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale

docente nella misura di € 2.500,00, oltre accessori come per legge;

condanna il Ministero convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della

ricorrente, in complessivi €. 1200,00, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi

antistatari.

Roma, 19/06/2025

Il G.L. XXXX XXXX


Per ulteriori informazioni sul ricorso gratuito con Anief cliccare qui.





di VALENTINA TROPEA



Comments


EDUCAZIONE
E CULTURA

NUOVI BANNER - 2 (2000 × 2160 px) (2).jpg
ID CERT (3).jpg
SUCCESSO 1
AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
SUCCESSO 1
BANNER - NUOVA HOME PAGE

GPS 2024 2026

AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
BANNER - NUOVA HOME PAGE

INVIACI IL TUO COMUNICATO

info@ascuolaoggi.it

ascuolaogginews@gmail.com

A scuola oggi è un portale che tratta notizie su quanto accade nel mondo scuola. Notizie per docenti di ruolo, docenti di sostegno, docenti precari, personale ATA, educatori, genitori e alunni. Inoltre le sezioni dedicate ai membri offrono servizi aggiuntivi: corsi gratuiti e supporto a quanti richiedono informazioni.

bottom of page