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Carta docente ai precari: il Consiglio di Stato conferma il diritto, tribunali eseguono. A Pordenone un supplente riceve 2.500 euro grazie ad Anief

"A scriverlo è stato il tribunale del lavoro di Pordenone, sollecitato dai legali operanti per Anief in difesa di..."


"Sul piano giurisprudenziale il Consiglio di Stato Sez. VII con sentenza n° 1842/2022 ha annullato il DPCM n° 32313 del 2015 privilegiando «un’interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell’art. 1, commi 121 – 124, della L. n. 107/2015», la quale consideri che la mancata attribuzione anche ai lavoratori precari del bonus di € 500,00 «collide con i precetti costituzionali degli

artt. 3, 35 e 97 della Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, … nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti»”.


A scriverlo è stato il tribunale del lavoro di Pordenone, sollecitato dai legali operanti per Anief in difesa di una insegnante che non ha voluto sottostare alla sua esclusione dalla fruizione della Carta del docente: avendo svolto supplenze annuali per cinque anni consecutivi, il giudice ha deciso che alla docente precaria spettano 2.500 euro di risarcimento, utili alla sua formazione professionale.


Nella sentenza, il giudice del tribunale di Pordenone ha anche ricordato che “la CGUE nella recente ordinanza del 18/05/2022 emessa nella causa C-450/2021 ha rimarcato come l’art. 1 della L. n° 107/2015 si ponga in contrasto con “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il Ministero …. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro costituisce un’espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa”.



“Contrariamente poi a quanto reiteratamente sostenuto in vari giudici dal convenuto Ministero – ha scritto ancora il giudice del lavoro nella sentenza -, la CGUE ha inoltre precisato che la carta docenti rientra tra le «condizioni di impiego» oggetto della CLAUSOLA 4 DELL’ACCORDO QUADRO DEL 18.03.1999, in quanto, dall’esigenza di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, unitamente al principio di uguaglianza, discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che, come appunto la clausola in esame, non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri, per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, devono dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme 4 , per cui anche il significato e la portata del termine «condizioni di impiego» deve essere determinata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri”.


Infine, il tribunale di Pordenone ha rigettato la tesi del Ministero sulla decadenza del ricorso dopo l’anno di fruizione della Carta del docente: “non è condivisibile – si legge nella sentenza - la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti. Così ragionando, si attribuirebbe all’apposizione del termine finale, e all’esaurimento dei rapporti che deriva dalla sua scadenza, l’effetto di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata”.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ancora una volta sulla card del docente il giudice del lavoro ci dà piena ragione: vinciamo l’ennesimo ricorso includendo nella sentenza il parere illustre e sapiente del Consiglio di Stato che si è detto concorde con le indiscutibili e motivate ragioni della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, prima ancora rintracciabili anche nella nostra Costituzione. Questo significa che presentando ricorso gratuito i legali Anief si chiede che tali principi vengano messi in atto, superando l’errore della Legge 107/15, e puntando ad ottenere il pieno risarcimento della somma illegittimamente negata dall’amministrazione per un atto, quello della formazione, diventato nel frattempo obbligatorio e strutturale”.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI PORDENONE

P.Q.M.

1) 2) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente XXX XXX ad usufruire del beneficio di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 L. n° 107/2015 e per l’effetto Condanna il convenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, ad erogare l’importo nominale di € 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 da versarsi esclusivamente sulla Carta elettronica che lo stesso Ministero provvederà ad erogare quale contributo alla formazione professionale.

3) Condanna infine la resistente Amministrazione scolastica a rifondere ai procuratori antistatari della ricorrente le spese di lite, che complessivamente liquida in € 1.400,00 oltre accessori di legge.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall’odierna pronuncia.



di LA REDAZIONE





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