Carta docente ai precari, a Barcellona Pozzo di Gotto riconosciuti 1.500 euro di risarcimento ad una professoressa per le tre annualità svolte tra il 2022 e il 2025
- La Redazione
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"Sulla scia di tale pronuncia, “la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha recepito i principi eurounitari, affermando che la Carta docente spetta ... "

Anche il giudice del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto dà ragione piena all’Anief: i precari hanno diritto a ricevere la Carta annuale per l’aggiornamento da 500 euro l’anno. Il Tribunale siciliano lo ha confermato esprimendosi sul ricorso, presentato dai legali della giovane organizzazione sindacale, riguardante una insegnante che è stata supplente per tre annualità, tra il 2022 e il 2025: il giudice ha quindi condannato l’amministrazione a risarcire la donna con “1.500 euro oltre interessi e rivalutazione”.
In prima battuta, il giudice ha scritto nella sentenza che sulla materia risulta “fondamentale pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 maggio 2022. In tale ordinanza, la Corte ha chiarito che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, osta a una normativa nazionale che riservi esclusivamente ai docenti di ruolo il beneficio della Carta docente, consistente in un vantaggio finanziario di 500 euro annui finalizzato alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali”.
La Corte ha poi affermato che “tale beneficio rientra tra le “condizioni di impiego” e che la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire ragione oggettiva per escludere i lavoratori a tempo determinato, laddove questi svolgano mansioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La discriminazione, dunque, non trova giustificazione nel solo fatto della durata del rapporto, e il principio di parità di trattamento impone che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto alla Carta docente, ove si riscontri la comparabilità delle funzioni svolte”.
Sulla scia di tale pronuncia, “la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha recepito i principi eurounitari, affermando che la Carta docente spetta anche ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999. La Cassazione ha sottolineato che il beneficio deve essere riconosciuto in misura piena, senza che rilevi l’omessa presentazione di una domanda in tal senso al Ministero, e che la discriminazione subita dai docenti precari deve essere rimossa mediante l’attribuzione del medesimo importo e secondo le stesse modalità previste per i docenti di ruolo”. Infine, la Corte di Cassazione “ha osservato che la normativa nazionale non applica il principio del pro rata temporis, dal momento che l’importo della Carta docente è fisso e non dipende dalla durata effettiva del servizio prestato”.
Dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in conclusione, è giunto il messaggio che “la mera temporaneità del rapporto o la durata ridotta della supplenza non possono, di per sé, costituire motivo di esclusione dal beneficio, che deve essere attribuito secondo criteri di parità e non discriminazione, in conformità ai principi sanciti dal diritto dell’Unione Europea e recepiti dalla giurisprudenza nazionale. Pertanto, in conformità ai principi di non discriminazione e parità di trattamento sanciti dal diritto dell’Unione Europea e recepiti dalla giurisprudenza nazionale, la Carta docente deve essere riconosciuta a tutti i lavoratori a tempo determinato, a prescindere dalla durata dell’incarico di supplenza e dell’orario settimanale svolto, ove sussista la comparabilità delle funzioni svolte rispetto ai docenti di ruolo”.
Il giudice ha infine bene esplicitato che “escludere i supplenti di breve durata dal beneficio della Carta docente, in assenza di ragioni oggettive, si tradurrebbe in una discriminazione vietata dal diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza nazionale, che impongono il rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra lavoratori comparabili”. Come ha anche sottolineato che “la Carta docente entro i termini non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “quella di presentare ricorso gratuito con Anief per recuperare fino a 3 mila euro, più interessi, della Carta del docente è stata una battaglia che abbiamo vinto dopo anni di battaglia: la nostra tesi è stata avvallata, negli anni, dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione, poi di recente anche dal legislatore, che ha aperto ai supplenti annuali, anche con scadenza 30 giugno. Una novità recente, quest’ultima, sulla quale hanno inciso migliaia di ricorsi vinti in tribunale e gli emendamenti presentati sempre da Anief”.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, nel giudizio
iscritto al n. XXXX/2024 RG, così provvede:
1) condanna il Ministero dell’Istruzione ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
di LA REDAZIONE
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