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Carta del docente: basta negarla ai precari, la Cassazione lo scrive e i Tribunali eseguono: a Trapani 1.500 euro di risarcimento a un’insegnante supplente tra il 2021 e il 2024

"Sulla Carta del docente concessa anche al personale precario non c’è più alcun dubbio: lo scrivono i tribunali da..."

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Sulla Carta del docente concessa anche al personale precario non c’è più alcun dubbio: lo scrivono i tribunali da tempo, sulla scorta di quanto stabilito soprattutto dalla Cassazione.

Lo ha ribadito il giudice del lavoro di Trapani che rispondendo favorevolmente al ricorso dell’Anief ha condannato il Ministero a risarcire una insegnante che ha svolto tre supplenze annuali, tra il 2021 e il 2024, senza ricevere alcun supporto

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per la sua formazione: nell’assegnare 1.500 euro alla docente, il Tribunale di Trapani ha ricordato che “la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto, ha definitivamente chiarito che “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/7c0/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).

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Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.

Ha poi ricordato che la stessa “Suprema Corte in tema di ricostruzione della carriera (Cass. n. 31149/2019), progressione economica (Cass. n. 22558/16) e retribuzione professionale docenti (Cass. n. 20015/2018; Cass. n. 6293/2020)” ha scritto a chiare lettere che “il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è

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comparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che in sé non può costituire fattore di discriminazione a sensi della normativa eurounitaria”.

2,2 milioni di euro saranno distribuiti tra le diverse istituzioni scolastiche sulla base Quindi, il giudice del Tribunale siciliano ha riportato la posizione del Consiglio di Stato, anch’esso favorevole ai precari, la quale ha infatti scritto che “prescindendo dalla questione della riconducibilità della Carta del docente alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE – con sentenza

n. 1842/2022 che ha mutato il suo precedente orientamento, ha affermato che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022)”.

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Infine, ha affermato che “con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l’ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa

nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “Corte di Cassazione, come pure il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia Europea continuano a farla da padrone durante le diatribe giudiziarie sulla carta del docente da assegnare anche al

personale precario: i docenti che hanno stipulato almeno una supplenza annuale, di qualsiasi tipo, negli ultimi sei anni, anche se oggi non più precari. Basta presentare - conclude Pacifico - ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro più gli interessi maturati”.

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRAPANI

P.Q.M.

Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la

formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 920,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione ai difensori.

di LA REDAZIONE

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