Carta del docente ai precari, il Tar impone il pagamento di 1500 euro entro 60 giorni
- La Redazione

- 16 ore fa
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Accolto il ricorso di Anief: se il Ministero non esegue le sentenze dei giudici del lavoro scatterà l’intervento del commissario ad acta...

Il contenzioso sulla Carta del docente per i precari entra in una fase decisiva. Dopo oltre un anno di inadempienze, il Tar del Veneto ha imposto al Ministero dell’Istruzione e del Merito un termine perentorio per dare esecuzione alle sentenze già passate in giudicato, aprendo anche alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriori ritardi. A seguire la comunicazione di Anief: "Il tempo dell’attesa e dei silenzi è finito: i risarcimenti della Carta del docente da dare ai precari decisi dei giudici del lavoro vanno subito assegnati. Il Ministero dell’Istruzione ha solo altri 60 giorni. Dopo i quali interverrà tempestivamente il commissario ad acta.
A stabilirlo è stato il Tar del Veneto che ha accolto il ricorso Anief, a seguito del mancato pagamento notificato oltre un anno fa, dopo che il Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, aveva appurato “l’accertamento del diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con riferimento ad ogni anno scolastico nel quale la stessa parte ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito (d’ora innanzi, solo Ministero), con conseguente condanna al pagamento di un totale di € 1.500,00”.
Secondo la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale del Veneto “il ricorso dev’essere accolto, in quanto”, tra le altre cose, “ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”. Inoltre, ha osservato ancora il Tar, “la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente”.
“Tanto premesso – hanno continuato i giudici del Tribunale amministrativo regionale - siccome è circostanza di fatto incontestata che l’Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente e, per l’effetto, di attivare la “Carta elettronica” e di versare in essa l’importo oggetto del suddetto capo condannatorio”.
“Sempre in accoglimento della domanda attorea – ha scritto ancora il Tar nella sentenza - , dev’essere nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “quella di coinvolgere il Tar a seguito dei mancati pagamenti delle sentenze passate in giudicato rappresenta una decisione saggia: come il tribunale amministrativo regionale del Veneto, hanno dato ragione ai legali Anief i Tar del Lazio, della Calabria,dell’Emilia Romagna e altri ancora. E la motivazione è sempre la stessa: il risarcimento della Carta del docente decretato dai giudici nel lavoro non può essere eluso o rimandato a data da destinarsi. È come andare a fare la spesa e pagare dopo qualche anno. Adesso, però, per chi presenta ricorso è giunto il tempo della riscossione. Il Tar ha infatti deciso l’accreditamento della somma entro massimo 60 giorni, più eventuali altri 60 di cui si occuperrà il commissario ad acta. Anief invita pertanto tutti i precari ed ex precari vincitori di ricorso a presentare quindi ricorso gratuito prodotto con Anief finalizzato al recupero della Carta del docente da 500 euro annui”.
LE CONCLUSIONI DEL TAR DEL VENETO
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli
effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle
competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
di LA REDAZIONE
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