Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della professione, istituita il 3 maggio con iniziative anche nelle scuole per la libertà di stampa
- La Redazione

- 16 mag
- Tempo di lettura: 3 min
Il 3 maggio è istituita la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi nell’esercizio della professione, con iniziative istituzionali, attività nelle scuole e campagne per la tutela della...

Una nuova giornata dedicata al ricordo dei giornalisti uccisi nell’esercizio della loro professione entra ufficialmente nel calendario civile. Il 3 maggio sarà l’occasione per richiamare l’attenzione sul valore della libertà di stampa e sulla tutela del lavoro giornalistico, con la possibilità per istituzioni, enti locali e scuole di promuovere iniziative, momenti di confronto e attività di sensibilizzazione rivolte anche agli studenti.
Testo in Gazzetta Ufficiale
"1. La Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, di seguito denominata «Giornata nazionale».
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della foro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attivita' finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione.
Le iniziative e gli eventi pubblici di cui al primo periodo sono organizzati informando l'ordine dei giornalisti, le associazioni sindacali dei giornalisti e i singoli professionisti e professioniste del giornalismo che operano in contesti difficili e pericolosi come i teatri di guerra o che svolgono inchieste sulla criminalità organizzata. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale, puo' organizzare altresi' specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.
4. Nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' pubblicato l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L'elenco e' altresi' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ordine dei giornalisti. All'elenco e' data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Nella Giornata nazionale le università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attivita' e ad approfondire la conoscenza dell'attivita' professionale di giornalista nonche' dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione.
6. Per la Giornata nazionale possono essere promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza on line e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la liberta' di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa;
7. Nell'ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale, la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, puo' dedicare adeguati spazi, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione.
8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della
presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato".
di La Redazione




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