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BONUS PSICOLOGO, CONTRIBUTO DI 1500 EURO PER SOSTENERE LE SPESE RELATIVE A SESSIONI DI PSICOTERAPIA (NOTA INPS)

Inps: "Il contributo "Bonus Psicologo" può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente"



Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 31 maggio 2022, sono state emanate le disposizioni attuative del citato articolo 1- quater, comma 3, disciplinando la misura per l’anno 2022. Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 sono state fornite istruzioni per l’individuazione dei destinatari del beneficio, nonché le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo per l’annualità 2022.


L’articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), ha reso strutturale il Bonus psicologo, innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. L’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto l’incremento di 5 milioni di euro, per l’anno 2023, elevando, pertanto, a 10 milioni di euro le risorse stanziate per il suddetto Bonus psicologo per tale annualità. Tali ulteriori risorse saranno assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige con apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.


Con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024, vengono definiti, a decorrere dall’anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo, l’importo massimo erogabile parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il limite di spesa complessivo per l’anno 2023 e quello a decorrere dall’anno 2024, nonché l’entità e la validità dello stesso e i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige come da Tabella 1 allegata allo stesso decreto. Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per la fruizione del Bonus psicologo a decorrere dall’annualità 2023.



Ambito di applicazione

Il citato decreto interministeriale del 24 novembre 2023 mantiene vigenti alcune disposizioni del decreto interministeriale del 31 maggio 2022 e l’allegato disciplinare tecnico. In particolare, continuano a trovare applicazione gli articoli riguardanti i beneficiari del contributo (art. 2), i professionisti aderenti all’iniziativa (art. 3), le modalità di richiesta e attribuzione del contributo (art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9), la procedura di autenticazione e registrazione dei professionisti (art. 6), l’utilizzo del contributo (art. 7), le modalità di rimborso (art. 8, comma 2), il monitoraggio (art. 9) e la tutela dei dati personali (art. 10) [1]. Il citato decreto interministeriale introduce una nuova disciplina in ordine all’importo massimo erogabile per ciascuna fascia ISEE di appartenenza dei beneficiari e al termine concesso per l’utilizzo del contributo da parte degli stessi, come di seguito meglio dettagliato. L’INPS provvede all’attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio, alla redazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei beneficiari e ai conseguenziali successivi adempimenti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto interministeriale del 24 novembre 2023.


Requisiti del soggetto beneficiario

Ai fini della concessione del Bonus psicologo, come definito dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti: residenza in Italia; valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.



Misura del beneficio

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.


Presentazione della domanda

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità: portale web, utilizzando l’apposito servizio[2] on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.


Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio. Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda. Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio. A tale riguardo si precisa che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, che equipara, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l’ISEE con omissioni o difformità a un ISEE valido, il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni e/o difformità, ha trenta giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE attraverso le tre modalità alternative previste dal medesimo D.P.C.M. e di seguito indicate:

1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

2. presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.


Trascorso il termine indicato, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda del cittadino è considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione. Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno. Nella domanda deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale sopra citato per l’accesso alla misura. Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione, rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate inammissibili. Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali INPS sono sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.



Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo

Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS. L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”. In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi. Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni. Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023. Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.



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di ISABELLA CASTAGNA


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