Bocciatura con sei insufficienze, il Tar conferma la valutazione del consiglio di classe
- La Redazione

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I giudici amministrativi del Piemonte bocciano il ricorso di una famiglia contro la mancata ammissione della figlia...

Attenzione discontinua, scarsa motivazione, compiti svolti in maniera frettolosa e, soprattutto, assenze frequenti in concomitanza con le verifiche programmate. È questo il quadro delineato dalla relazione finale di una studentessa che, al termine dell'anno scolastico 2021/2022, ha riportato lacune profonde ed estese in ben sei discipline: italiano, matematica, scienze, storia, tecnologia ed educazione civica.
Di fronte a queste difficoltà, l'istituto non era rimasto a guardare, attivando tempestivamente tutte le procedure di supporto previste: colloqui costanti con i genitori, corsi di recupero, studio assistito e persino l'affiancamento in classe di un insegnante dedicato. Nonostante tutti questi interventi, le insufficienze sono rimaste sei, superando il limite massimo di cinque materie insufficienti fissato dai criteri di ammissione della scuola.
La famiglia della ragazza, tuttavia, aveva deciso di opporsi alla decisione, impugnando la non ammissione davanti al Tar del Piemonte con la richiesta di annullare gli atti e ottenere un risarcimento dei danni.
La difesa aveva presentato ben sette motivi di contestazione. Tra questi, spiccavano l'accusa di una tempistica sbrigativa da parte del consiglio di classe (che avrebbe dedicato solo tre minuti all'esame di ogni alunno), la presunta assenza di criteri predeterminati e l'esiguo numero di verifiche somministrate a fine quadrimestre. Nel mirino del ricorso era finito anche un 5 in scienze, giudicato ingiusto in quanto frutto di un arrotondamento per difetto di un 5,50, oltre alla presunta mancata ratifica del verbale di scrutinio.
I giudici amministrativi hanno però smontato punto per punto le tesi della famiglia. In merito alle prove e ai voti, la sentenza ha rilevato che i genitori non avevano mai richiesto verifiche suppletive per rimediare alle numerose assenze della figlia, e che l'arrotondamento per difetto in scienze è risultato pienamente legittimo, non essendo stata raggiunta la soglia dello 0,6.
Anche le procedure formali sono risultate corrette, poiché per il verbale è sufficiente la firma del segretario e del coordinatore. Ma il cuore della pronuncia risiede in un principio giuridico e scolastico fondamentale: la valutazione di fine anno è espressione della discrezionalità tecnica dei docenti. Il tribunale, in sostanza, non può sostituirsi al giudizio degli insegnanti, a meno che non vi siano errori macroscopici.
Il Tar ha inoltre ricordato che non esiste alcun "obbligo di ammissione" qualora non vengano acquisiti i livelli di apprendimento minimi. Promuovere un alunno con lacune profonde, infatti, sarebbe controproducente, poiché gli impedirebbe di seguire con profitto le nuove nozioni dell'anno successivo. Con queste argomentazioni, a quasi quattro anni dal consiglio di classe del 9 giugno 2022, la terza sezione del Tar piemontese ha dichiarato il ricorso infondato e inammissibile. La bocciatura è stata definitivamente confermata e la famiglia soccombente è stata condannata a versare 1.500 euro di spese legali alle amministrazioni resistenti.
di Leandro Castagna




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