"In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una..."

Come è noto, l’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone – per tutti i gradi di istruzione – che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.
Con riferimento alla scuola primaria e dell’infanzia, l’articolo 4, comma 1-quater, lettere a) e b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali del concorso indetto ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (DDG n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016). Qualora, a seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie, residuino ulteriori posti vacanti, il 50% dei posti così residuati è destinato all'immissione in ruolo dalla procedura straordinaria di cui al DDG del 7 novembre 2018, n. 1546 (comprensiva della fascia aggiuntiva di cui all’articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159). L’ulteriore 50% dei posti vacanti e disponibili – e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria della procedura straordinaria di cui al periodo precedente – è destinato ai vincitori del concorso ordinario bandito con dd del 21 aprile 2020, n. 498, e, a seguire, ai vincitori della procedura concorsuale bandita con DDG n. 2576 del 6 dicembre 2023. L’eventuale posto dispari sarà assegnato alla procedura del concorso ordinario. Pertanto, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DDG n. 1546 del 2018; eventuali residui non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti saranno resi disponibili ai candidati vincitori dei concorsi ordinari di cui al dd n. 498 del 2020 e al DDG n. 2576 del 2023.
Con riferimento alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, l’articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (DDG n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016), e successivamente - a seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie - delle graduatorie di merito del concorso indetto con il DDG 1° febbraio 2018, n. 85, comprensivo della fascia aggiuntiva di cui all’articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per l’anno scolastico 2024/2025 nel limite del 40% dei posti residui.
A norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, completata l'immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato il 50 per cento dei posti così residuati. L’eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria. Pertanto, codesti Uffici Scolastici regionali attingeranno, per il 50%, dalle graduatorie di cui al dd 23 aprile 2020, n. 510, come modificato dal dd 8 luglio 2020, n. 783. Per il restante 50%, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario di cui al periodo precedente, attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario di cui al dd 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal dd 5 gennaio 2022, n. 23, e, a seguire, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023. Conseguentemente, determinato il contingente regionale spettante ai concorsi ordinari, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nelle relative graduatorie fino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50 per cento agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al dd 510/2020. Eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno resi disponibili ai candidati vincitori dei concorsi ordinari di cui al dd n. 499 del 2020 e al DDG n. 2575 del 2023.
Per quanto riguarda le discipline “STEM”, stante il combinato disposto dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell’articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2021, all’assunzione dei vincitori del concorso bandito con dd n. 826 del 2021 segue l’assunzione dei vincitori del concorso bandito con DDG n. 252 del 2022.
Qualora le procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 non terminassero in tempo utile per poter procedere alle assunzioni da effettuarsi entro il 31 agosto 2024, si procederà ai relativi accantonamenti, nel numero dei posti a bando o, se inferiore, nel numero dei candidati ammessi alle prove orali. Per tutte le classi di concorso/tipologie di posto l’assegnazione delle sedi ai candidati individuati quali aventi titolo all’assunzione avviene sulla base dell’ordine di individuazione sulla singola provincia e sulla singola classe di concorso/tipologia di posto, dando priorità ai candidati individuati dalle procedure concorsuali.
L’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha previsto che “In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”. Pertanto, relativamente alle assunzioni riferite all’anno scolastico 2024/2025, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno. Per la disciplina di tali nomine trova applicazione il Decreto ministeriale n. 111 del 6 giugno 2024.
Si coglie l’occasione per rammentare che l’articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, dispone che : “Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decretolegge n. 73 del 2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR”. Pertanto, qualora a seguito delle operazioni sopra descritte il contingente assunzionale assegnato al singolo USR non fosse esaurito e residuassero ulteriori posti vacanti, si procederà – previa rideterminazione del contingente assunzionale residuo – allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari banditi con dd.dd. 498 e 499 del 2020, con riferimento ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dai relativi bandi; per quanto riguarda le discipline STEM, gli idonei del concorso bandito con dd 826 del 2021 precedono quelli del concorso bandito con DDG 252 del 2022.
La redazione delle graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023 – nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva l'integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, a norma dell’articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021 – dovrà tenere conto delle riserve assunzionali di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, e alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché delle riserve di cui all’articolo 59, comma 10-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, e delle riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, entro le percentuali previste dalle relative norme. Pertanto, nel limite di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, verranno considerate prioritariamente le categorie di cui all’articolo 1 e all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, eventualmente riparametrando proporzionalmente i relativi contingenti per ricondurli nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. A seguire, qualora residuino spazi per ulteriori categorie riservatarie, saranno presi in considerazione le ulteriori categorie citate in precedenza, applicando se necessario le riparametrazioni di cui sopra. In caso di rinunce, la reintegrazione della graduatoria di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021 avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l’aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva).
In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa. Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato.
A.1. In considerazione dell’esigenza di attivare con la massima tempestività le procedure autorizzatorie relative ai bandi concorsuali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, il contingente di nomine in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025 autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato determinato sulla base della proiezione del numero massimo di docenti assumibili con riferimento alle procedure di reclutamento esistenti, quantificato in 45.124 unità. Si è provveduto a distribuire tale contingente a livello regionale sulla base dell’effettiva possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento rispetto alla consistenza dei posti vacanti; per le procedure in corso, è stato considerato il numero dei posti a bando o, se inferiore, il numero dei candidati ammessi alle prove orali. Pertanto, i dirigenti responsabili degli Uffici scolastici regionali provvederanno a ripartire il contingente assegnato – che costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo effettuabile da parte di ciascun Ufficio Scolastico Regionale – tra le diverse classi di concorso e tipologie di posto, in relazione alla presenza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti vacanti e disponibili risultanti in esito alle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2024/2025; per le procedure non concluse per le quali si prevede la pubblicazione della graduatoria in tempi utili per le assunzioni, gli Uffici considereranno il numero dei posti a bando o, se inferiore, il numero dei candidati ammessi alle prove orali. Qualora, a seguito della prima assegnazione determinata a livello regionale, le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati a ciascuna classe di concorso o tipologia di posto per esaurimento delle graduatorie, i dirigenti responsabili degli Uffici Scolastici Regionali procederanno – fermo restando il limite del contingente assegnato – a rimodulare la distribuzione del relativo contingente, destinando tali eccedenze a favore di altre classi di concorso o tipologie di posto per le quali siano ancora presenti aspiranti nelle graduatorie concorsuali o nelle GaE. Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze verificate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.
A.2. Ai sensi dell’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comma 2, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l’intero novero delle procedure concorsuali le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali, aisensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria, e dell’articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Nel caso in cui, negli anni scolastici precedenti, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e, qualora non vi siano state penalizzazioni, alle graduatorie delle procedure concorsuali.
A.3. Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti attribuiti, non possono essere disposte in numero superiore al totale dei posti del contingente assegnato a livello regionale. Le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità non potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025. Tali ulteriori posti, relativamente alle operazioni di nomina in ruolo, non potranno essere utilizzati né a livello quantitativo (incrementando il contingente di nomina), né qualitativo (posto disponibile su una determinata sede).
A.4. All’atto della convocazione degli aspiranti attraverso il sistema informativo per la scelta della provincia/classe di concorso, gli Uffici pubblicano i posti vacanti utili per le assunzioni e il relativo contingente assunzionale per ciascuna provincia e per ciascuna classe di concorso/tipologia di posto.
A.5. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 21, articolo 33, comma 6, e articolo 33, commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.
A.6. L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’articolo 21, dall’articolo 33, comma 6, e dall’articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
A.7. Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e la Circolare ministeriale 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4110 del 22/02/2007, e Sezione Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica. Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi. Si richiama, inoltre, l’attenzione sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Si richiamano, altresì, le disposizioni contenute agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 7.
A.8. Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, nonché il personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso decreto ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del medesimo decreto, contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.
A.9. Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente loro assegnato (dopo aver effettuato il riassorbimento delle eventuali posizioni di esubero e, per le regioni interessate, alla rimodulazione del contingente) tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine dalle GAE, gli stessi provvederanno all’avvio delle operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi in posizione utile. Gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici scolastici territoriali utilizzano la procedura informatizzata volta a consentire la gestione automatizzata delle immissioni in ruolo. La procedura si articola in una prima fase, finalizzata all’assegnazione della provincia/classe di concorso o tipologia di posto, e in una seconda fase finalizzata all’assegnazione della sede.
A.10. L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato – o, comunque, finalizzata al ruolo – su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato o proposte di assunzione a tempo determinato finalizzate al ruolo di cui al DM n. 111 del 2024 o agli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017. La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Nella fase di assegnazione della provincia/classe di concorso o tipologia di posto, l’espressa volontà da parte dell’aspirante di rinunciare all’individuazione per una determinata provincia/classe di concorso o tipologia di posto corrisponderà inderogabilmente all’irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le province della regione di riferimento e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà la definitiva impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province. I candidati che, in posizione utile per la nomina e in presenza di disponibilità a livello regionale, non risulteranno assegnatari di alcuna individuazione a motivo della mancata espressione delle preferenze di provincia/classe di concorso o tipologia di posto per le quali residuino disponibilità, saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti e non saranno oggetto di ulteriori successivi scorrimenti di graduatoria ai fini dell’immissione in ruolo, né per l’anno scolastico 2024/2025 né per gli anni scolastici successivi. I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.8, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.
A.11. Entro tre giorni dalla nomina in ruolo sono attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di autocertificazioni; sono altresì verificati i titoli che hanno dato accesso alla procedura concorsuale.
A.12. È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nel rispetto dei contingenti di cui all’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. La sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell’istituzione scolastica assegnata, dopo l’assunzione in servizio. Le ore residue di insegnamento resesi disponibili a seguito della costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale rappresentano disponibilità utili al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b), dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024. A tal proposito, nella scuola primaria di applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 2024; nella scuola secondaria, se inferiori a 7 ore, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della medesima Ordinanza. La medesima disciplina si applica ai docenti assunti sulla base della procedura disciplinata dal Decreto ministeriale n. 111 del 2024.
A.13. Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento o inserito nelle graduatorie concorsuali attualmente vigenti che dichiari all'atto della presentazione della domanda attraverso il sistema informatizzato il possesso del titolo di specializzazione utile per l'insegnamento nella relativa scuola speciale; tale personale dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto.
A.14. Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano le didattiche differenziate può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.
A.15. Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie della scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2024/2025.
A.16. I vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 che rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 13, comma 2, e all’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sottoscrivono un contratto a tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.
A.17. Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.
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