Assegnazione Provvisoria su Sostegno senza titolo di specializzazione: quando può essere richiesta? Ecco le CONDIZIONI NECESSARIE. Facciamo chiarezza insieme passo dopo passo
- La Redazione

- 24 lug
- Tempo di lettura: 3 min
L'articolo 7, comma 14, del CCNI 25-28 dispone espressamente che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché...

In merito alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie occorre evidenziare che il CCNI 2025/2028 ha tenuto fede alla disposizione secondo la quale i docenti senza specializzazione possono chiedere assegnazione interprovinciale su posto di sostegno. Ma a quali condizioni?
A tal fine l'articolo 7, comma 14, del CCNI 25/28 dispone espressamente che:
"L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché:
stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine,
abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno".
In tal caso hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lettera m) dell'articolo 8, comma1, del CCNI 25/28:
IV. ASSISTENZA
g) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia genitore, anche adottante o chi, individuato dall’autorità competente, eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio con disabilità grave perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità;
l) ai sensi dell’art. 42 bis del decreto legislativo 151/2001 docenti genitori anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del decreto legislativo 80/2015 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
m) docenti genitori anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a sedici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sedici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sedici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età;
Si ricordi inoltre che hanno precedenza i docenti in possesso di specializzazione sul sostegno e che è obbligatorio presentare anche domanda per il posto di titolarità attuale.
Per poter comprendere in quale fase si collocano le operazioni su posto di sostegno di cui all'articolo 7, comma 14, le c.d. assegnazioni su sostegno senza titolo, bisogna far riferimento all'Allegato 1 al CCNI 2025/2028 “Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente” .
Più dettagliatamente tale movimento si colloca nella fase 41.
Evidenziamo, inoltre, che il termine ultimo per presentare domanda di assegnazione provvisoria è domani 25 Luglio 2025.
di VALENTINA TROPEA
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