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Il nuovo modello di reclutamento dei docenti, proposto dal Ministro Patrizio Bianchi, prevede:
Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale
Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale
Un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione conclusiva
L’ abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
Il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
La caduta del Governo e l’attesa del DPCM
Siamo in attesa del DPCM - che doveva essere varato dal governo Draghi entro il 31 luglio - che ormai sarà emanato dal prossimo Governo che si formerà a seguito delle prossime elezioni politiche che si terranno il 25 settembre 2022, il quale stabilirà:
i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore;
il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità;
la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale;
le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.
Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
Abilitazione su altra classe di concorso o su altro livello di istruzione
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
E i 24 CFU?
È comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
Il termine ultimo per conseguire i 24 CFU è il 31 ottobre.
di VALENTINA ZIN
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