top of page

A fine supplenza le ferie non utilizzate vanno pagate, lo ribadisce il Tribunale di Marsala: 1.382 euro al precario con contratti “brevi e saltuari”

"La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di..."



“La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento”: in assenza di questo esplicito invito da parte del dirigente, il dipendente con il termine del rapporto di lavoro ha pieno diritto a farsi pagare i giorni di ferie non goduti, quindi il Ministero “in applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell’art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute”.

A scriverlo, in una sentenza esemplare dell’8 maggio 2024, è stato il Tribunale del lavoro di Marsala, che ha anche condannato il Ministero a risarcire con 1.382 euro, oltre interessi come per legge, un insegnante che ha svolto delle supplenze ‘brevi e saltuarie’ tra il 2016 e il 2022, nell’arco di tre anni scolastici.



Nella sentenza, il giudice del lavoro ha prima ricordato l’ampia “giurisprudenza europea”, in particolare la posizione espressa dalla “Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022”, la quale ha citato “l’art. 7 della direttiva 203/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l’art. 31, PAR. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” sostenendo che “ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro”.



Quindi, il giudice di Marsala ha ricordato che la posizione “è stata recentemente richiamata dalla Suprema Corte di Cassazione con le pronunce nn. 21780/2022, 17643/2023 e n. 3339/2024. In quest’ultimo provvedimento, i giudici di legittimità hanno precisato che “secondo l’interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012) conforme al diritto dell’Unione: “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite; b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022)”.



Il sindacato Anief ricorda di avere rilanciato in questi giorni la campagna di adesioni al ricorso gratuito per chiedere al giudice del lavoro la monetizzazione delle ferie non fruite nell’ultimo decennio: è tempo, per il sindacato, che le Ragionerie territoriali del ministero dell'Istruzione e del Merito, ma anche le stesse scuole, rendessero attivo il diritto Europeo, a partire dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ma anche in conformità ai principi della Corte di giustizia Ue, in particolare con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018.  Ciò significa che chiunque negli ultimi 10 anni abbia sottoscritto un contratto in scadenza 30 giugno senza avere ricevuto a fine supplenze i soldi delle ferie non godute, può presentare ricorso con Anief per farsi pagare quell’indennità sostitutiva delle ferie mai espressamente richieste e fruite.




TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE















di LA REDAZIONE




SCARICA ORA L'APP DI ASCUOLAOGGI




NEWS IN
PRIMO PIANO

banner dattILOGRAFIA
NUOVI BANNER - 2
NUOVI BANNER
SUCCESSO 2
SUCCESSO 1
AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
SUCCESSO 1
BANNER - NUOVA HOME PAGE

GPS 2024 2026

AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
BANNER - NUOVA HOME PAGE
bottom of page