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3.665 euro ad una supplente per FERIE NON GODUTE. L’invito del dirigente ad utilizzarle “deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile”

"Le ferie del personale scolastico precario non godute e non sollecitate dai dirigenti scolastici vanno certamente monetizzate e pagate con tanto di interessi..."

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“Il ricorso va accolto. Nel nostro ordinamento giuridico, il diritto alla fruizione delle ferie, non solo è un diritto costituzionalmente riconosciuto, ma viene financo definito come “irrinunciabile”, pertanto, le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro”.

Nell’inizio della sentenza del giudice del lavoro di Agrigento si spiega per bene per quale motivo le ferie del personale scolastico precario non godute e non sollecitate dai dirigenti scolastici vanno certamente monetizzate e pagate con tanto di interessi legali: alla luce di questa premessa, poi lungamente motivata, il Tribunale siciliano ha quindi deciso di condannare “il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.665,83 a titolo di indennità per ferie non fruite per gli anni scolastici dal 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.


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Alla luce dello studio normativo e giudiziario, il Tribunale di Agrigento ha dedotto che “seppur l’art. 1 della l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, tuttavia consente la “monetarizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal 1.9.2013”.


“A tal proposito – ha scritto il giudice del lavoro -, è intervenuta anche la Corte di Giustizia e, in riferimento all’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ha affermato che una normativa nazionale che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie al lavoratore che non chiede di fruirne prima della cessazione del rapporto di lavoro, contrasta con le direttive europee quando non risulta che il datore di lavoro lo abbia messo in condizione di esercitare questo diritto (C569/2016; C570/2016; C619/2016; C684/2016).

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Invero, il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, per cui è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.

Pertanto, poiché le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore – a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro – e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, sarà quest’ultimo tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”.

Quindi, il giudice del lavoro di Agrigento ha aggiunto che “sul punto, la Corte di Cassazione, nel rispetto della normativa comunitaria, con plurime pronunce ha affermato il seguente principio di diritto: “La prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” ( Cass. 17643/2023; Cass. 14268/2022; Cass. 21780/2022; Cass. 21609/2022; Cass. 15652/2018)”.

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All’interno della sentenza di Agrigento, quindi, emerge che “l’onere della prova, incombe sul datore di lavoro il quale deve provare di essersi assicurato che il docente eserciti il diritto alla fruizione delle ferie, in quanto il lavoratore non può perdere il diritto all’indennità finanziaria per ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale”.

Nel caso esaminato, conclude il giudice, “non sussiste prova in atti che il datore di lavoro abbia adottato la diligenza necessaria invitando formalmente il lavoratore alla fruizione delle ferie nei tempi previsti per legge per cui, in assenza di tale documentazione parte resistente è tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute. Ebbene, sulla base dei dettagliati conteggi allegati al ricorso (che tengono conto dei giorni di sospensione delle lezioni definiti dal Calendario scolastico regionale) e non specificamente contestati dal Ministero convenuto, la ricorrente ha maturato per i titoli dedotti un credito di € per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2022/2023 pertanto, il M.I.U.R. deve essere condannato al pagamento in suo favore, a titolo di indennità per ferie non fruite, della somma pari complessivamente ad € 3.665,83 oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi”.


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“La sentenza di Agrigento è la seconda che Anief ha vinto in pochi giorni nel capoluogo siciliano ottenendo dal giudice del lavoro importanti somme risarcitorie a favore dei lavoratori della scuola ricorrenti – ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato – : in questi e molti altri casi è stato considerato non legittimo il comportamento dei dirigenti che hanno cancellato d’ufficio le ferie del personale precari. Sarebbe bene, dunque, che presentino ricorso con Anief tutti quei docenti e lavoratori Ata a cui sono state sottratte le ferie e giorni di festività soppresse: anche la Corte di Cassazione, ricordiamo, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha spiegato che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un diritto inalienabile”, conclude Pacifico.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI AGRIGENTO

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,

accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell’indennità

sostitutiva ferie non godute per a.s. dal 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023;

conseguentemente condanna il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca al pagamento

in favore del ricorrente della somma di € 3.665,83 a titolo di indennità per ferie non fruite

per gli anni scolastici dal 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 oltre interessi legali e

rivalutazione monetaria;

condanna il Ministero convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida

in complessivi € 1.030,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne

dispone la distrazione in favore degli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari.

Agrigento, 16/10/2025.

IL GIUDICE


PERCHÉ CONVIENE PRESENTARE RICORSO

Il sindacato Anief ricorda che la Cassazione già con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022 aveva chiarito che l normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, sempre la Cassazione ha stabilito che è onere del dirigente fornire un duplice avviso: uno per ricordare al docente la necessità di presentare una richiesta esplicita di ferie; un secondo avviso, invece, per chiarire che, in assenza di tale richiesta, non si avrà diritto né alle ferie né alla relativa indennità risarcitoria.


La giurisprudenza ha di conseguenza precisato che i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come le vacanze natalizie e pasquali o il periodo finale dell’anno scolastico, se non hanno espressamente richiesto la fruizione delle stesse: il diritto all’indennità sostitutiva si concretizza quando il docente non presenta una domanda di ferie e, allo stesso tempo, non riceve una comunicazione scritta da parte del dirigente scolastico.


di VALENTINA TROPEA



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