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1° settembre a scuola, presa di servizio o attività collegiali? La differenza che in molti ignorano

Non tutti i docenti devono firmare la presa di servizio il primo giorno di settembre: l'obbligo riguarda solo chi cambia scuola o situazione contrattuale. Ecco chi deve presentarsi, chi no e cosa succede se...

Ogni anno, all'avvicinarsi di settembre, tra i docenti circola la stessa convinzione: il primo giorno del mese bisognerebbe comunque presentarsi a scuola per "prendere servizio". Non è così, o meglio, non lo è per tutti. Si tratta di due adempimenti diversi, che vanno tenuti distinti: da una parte c'è la presa di servizio vera e propria, dall'altra la partecipazione alle attività collegiali.

Chi deve davvero prendere servizio

La presa di servizio è un atto che formalizza l'avvio di un nuovo rapporto di lavoro o una modifica sostanziale di quello esistente. Riguarda quindi i neoassunti, i docenti che hanno ottenuto un trasferimento o un passaggio di ruolo, chi rientra da un'aspettativa o da un'assegnazione provvisoria, e più in generale chiunque sia interessato da una nomina che comporti un cambio di sede o di status giuridico. Per queste categorie di personale, presentarsi il 1° settembre (o comunque nella data indicata dalla nomina) non è una formalità: la mancata presentazione, se non giustificata da un motivo valido e documentato come una malattia, può comportare conseguenze anche gravi, fino alla decadenza dalla nomina stessa per chi deve ancora perfezionare il rapporto di lavoro.


Chi invece non ha alcun obbligo

Discorso diverso per chi è già di ruolo e resta confermato nella stessa scuola dell'anno precedente, senza aver subito alcun movimento. In questo caso non c’è alcun obbligo di presentarsi il 1° settembre.

Il nodo delle attività collegiali

Attenzione però a non fraintendere: nessun obbligo di presa di servizio non significa nessun obbligo in assoluto. Se per il 1° settembre risultano già convocati il collegio dei docenti o altre attività funzionali all'insegnamento previste dal piano annuale delle attività, deliberato dal collegio stesso e predisposto dal dirigente scolastico secondo quanto previsto dal contratto collettivo, la presenza diventa comunque dovuta.


In questo caso, però, l'obbligo non nasce da una presa di servizio ma dal normale dovere di partecipare agli organi collegiali, che è cosa distinta.

Il contratto scuola, all'articolo 29, fissa i limiti di queste attività: le riunioni del collegio dei docenti, la programmazione e la verifica dell'attività didattica, l'informazione alle famiglie non possono superare, complessivamente, le 40 ore annue, così come un tetto analogo è previsto per i consigli di classe e per gli scrutini. Tutte le ore che il personale docente presta tra il 1° settembre e l'inizio effettivo delle lezioni, fissato dal calendario scolastico regionale, devono rientrare in questi conteggi.


di Leandro Castagna


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