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Alunni con disabilità, Cassazione: "Il tempo-scuola non può essere ridotto per mancanza di insegnanti di sostegno, è un diritto fondamentale"

Alunni con disabilità: la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con apposita sentenza, ha fissato un principio di estrema importanza...

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con apposita sentenza n. 23363 del 16 luglio scorso, ha fissato un principio di estrema importanza, che farà giurisprudenza: il bambino disabile, anche in situazione di grave handicap, ha il diritto di frequentare la scuola per l’intero orario scolastico settimanale, uguale per tutti gli alunni.


La riduzione dell'orario è consentita solo ed esclusivamente in casi eccezionali, qualora sussistano valide ragioni legate alla salute e alla specifiche esigenze del minore; la riduzione, però non può essere imposta per mancanza di personale o per difficoltà organizzative.


Si tratta di una sentenza molto importante: viene accolto, infatti, il ricorso dei genitori di un bambino con grave disabilità iscritto ad una scuola dell'infanzia paritaria, così ribaltando la sentenza della Corte d'Apello che aveva, invece, valutato legittima la riduzione dell'orario.


ECCO IL CASO

Ma analizziamo assieme il caso giuridico.

Si tratta di una vicenda riguardante un bambino con grave disabilità certificata, accompagnata da comportamenti definiti “potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri”, iscritto presso una scuola dell'infanzia paritaria del Veneto, il quale era stato costretto ad uscire anticipatamente dall'istituto, alle 14:30, anziché alle 16:00 come gli altri suoi compagni.

I genitori del bimbo disabile hanno deciso, per tale ragione, di rivolgersi al Tribunale di Treviso, così da denunciare tale condotta discriminatoria ai sensi della legge n. 67 del 2006.

Il Tribunale aveva, pertanto, considerato valide le ragioni della famiglia ed al contempo aveva condannato la scuola ad un risarcimento del danno non patrimoniale pari a 10.000 euro.

La Corte d’Appello, però, ribaltò la decisione: per i giudici di secondo grado, infatti, il diritto alla piena integrazione scolastica del minore disabile non si realizzerebbe attraverso l’astratta attribuzione di un determinato monte ore, ma attraverso il Piano Educativo Individualizzato  che, per quell’anno scolastico, prevedeva 20 ore settimanali di sostegno e 9 di assistenza.

La frequenza a tempo pieno, pertanto, non sarebbe stata possibile dato che le ore di sostegno assegnate non coprivano l’intero orario.

I genitori del bambino, però, hanno deciso di non arrendersi e così hanno presentato apposito ricorso in Cassazione: la famiglia sosteneva che la scuola avrebbe dovuto garantire la frequenza per tutto l’orario, indipendentemente dal numero di ore di sostegno programmate.


LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha disposto espressamente che: “Il bambino disabile, anche in situazione di grave handicap, ha il diritto di frequentare la scuola per l’intero orario scolastico settimanale, uguale per tutti gli alunni”. Una riduzione di tale orario può essere ammessa 'soltanto in casi eccezionali, allorché ricorrano valide e certificate ragioni nell’interesse dello stesso alunno disabile', con specifico riguardo alle esigenze di cura e salute.

Secondo i giudici della Suprema Corte “al bambino disabile non può essere imposta una frequenza dimidiata o una riduzione di orario per la mera circostanza che l’insegnante di sostegno non copra l’intero orario di frequenza scolastica previsto per gli altri alunni”.

La contrazione dell’orario “non può farsi dipendere da carenza di personale o da difficoltà organizzative della scuola” né può rappresentare “la soluzione a comportamenti problematici dell’alunno stesso”.


La decisione poggia le sue fondamenta su un’interpretazione sistematica delle norme: l’art. 12 della legge n. 104 del 1992, la legge n. 67 del 2006 sulla discriminazione, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge n. 18 del 2009) e i principi costituzionali degli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione.

di Valentina Tropea



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