Supplenze, accesso agli atti per verificare una nomina: entro quando deve rispondere la scuola?
Chi ritiene che una supplenza sia stata assegnata senza rispettare la propria posizione può chiedere di vedere i documenti della nomina. La scuola ha...

Un aspirante che vuole verificare come sia stata assegnata una supplenza può utilizzare l’accesso documentale previsto dalla legge 241/1990, purché abbia un interesse diretto, concreto e attuale collegato agli atti richiesti. Non è quindi sufficiente chiedere documenti per un generico controllo sull’attività della scuola.
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha riconosciuto, per esempio, il diritto di una docente convocata per una supplenza ad accedere agli atti relativi alla successiva nomina, proprio perché coinvolta nella procedura.
Quali documenti si possono chiedere
La richiesta può riguardare documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione: possono rientrarci l’atto di individuazione o di nomina del supplente, la graduatoria utilizzata, gli atti della convocazione e, quando necessari per verificare la propria posizione, i documenti relativi al punteggio o ai titoli del candidato nominato, nei limiti di quanto pertinente alla tutela del richiedente. Il DPR 184/2006 precisa che l’accesso riguarda i documenti materialmente esistenti al momento della domanda. L’amministrazione non è quindi tenuta a elaborare nuovi dati o a creare documenti che non possiede. L’istanza va indirizzata all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. Se la nomina è stata effettuata dalla scuola, sarà normalmente l’istituto a detenere gli atti. Per una nomina gestita dall’Ufficio scolastico, invece, alcuni documenti dovranno essere richiesti a quest’ultimo.
I 30 giorni e il silenzio della scuola
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente. Se la domanda è stata inviata a un’amministrazione diversa da quella competente, deve essere trasmessa a quella corretta dandone comunicazione all’interessato. Il termine decorrerà dalla ricezione dell’istanza da parte dell’amministrazione competente.
Se l’istanza è irregolare o incompleta, l’amministrazione deve comunicarlo entro 10 giorni. In questo caso i 30 giorni ricominciano dalla presentazione della richiesta corretta. Le ricevute della PEC vanno conservate: in una decisione del 2023 la Commissione ha chiesto proprio le ricevute di accettazione e consegna per verificare quando fosse stata trasmessa l’istanza.
Trascorsi 30 giorni senza risposta, la richiesta si considera respinta: si forma il cosiddetto silenzio-rigetto previsto dall’articolo 25 della legge 241/1990.
A quel punto un semplice sollecito può essere inviato, ma non è obbligatorio e non fa ripartire i termini. La Commissione ha già dichiarato tardivo un ricorso presentato dopo avere atteso inutilmente la risposta a un sollecito.
Contro un diniego espresso o tacito, oppure contro il differimento dell’accesso, è possibile rivolgersi entro 30 giorni al TAR. Per una scuola statale si può, in alternativa, chiedere nello stesso termine il riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, competente per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
La presenza di dati personali non impedisce automaticamente l’accesso. Quando esistono controinteressati, l’amministrazione deve informarli e concedere loro 10 giorni per presentare un’eventuale opposizione. I dati non necessari possono essere oscurati, mentre la legge garantisce l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici, con maggiori cautele per i dati più delicati.
L’accesso documentale non va comunque confuso con l’accesso civico del decreto legislativo 33/2013, che può essere esercitato da chiunque e non richiede la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale. L’accesso civico semplice riguarda documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, mentre quello generalizzato consente di richiedere ulteriori dati e documenti, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Quando si vuole controllare una nomina che può incidere sulla propria posizione in graduatoria, il riferimento è invece normalmente l’accesso documentale della legge 241/1990.
di Leandro Castagna
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