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Supplenze 2026/27, novità per le nomine informatizzate: arrivano i "posti orario" e si amplia la finestra per annullare l'istanza di supplenza

Nella procedura INS debutta l'aggregazione degli spezzoni prevista dall'OM 27/2026. Gli aspiranti potranno indicare il numero minimo e massimo di ore desiderate e...

"Si è tenuta al MIM l'informativa sulla procedura per le nomine informatizzate sulle supplenze (INS). La novità, afferma la CISL SCUOLA, rispetto al passato, relativamente alla piattaforma informatica, riguarda i "posti orari" che derivano dalle aggregazioni di ore effettuate dagli ambiti territoriali.


Ricordiamo, infatti, che l'O.M.27 (di costituzione delle GPS per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28), per ridurre il numero dei contratti a tempo determinato su spezzone, e per incrementare l'entità oraria delle supplenze, dispone che gli uffici scolastici territoriali provvedano ad aggregare tutti gli spezzoni che non costituiscono cattedra sulla base dei medesimi criteri che disciplinano le cattedre orario esterne (COE).

I posti orario, quindi, possono essere di contributo orario pari a quello contrattuale (25 ore per la scuola dell'infanzia, 22 ore +2 per la scuola primaria e 18 ore per la scuola secondaria) su scuole diverse, ma anche di orario inferiore, dando luogo, in questo caso, a somma di spezzoni.


La disponibilità a essere assunti su spezzone (quello tradizionale o quello dei posti orario non completi), afferma il sindacato, darà all'aspirante la possibilità di indicare i contributi minimi e massimi dello spezzone. Tali contributi, per la scuola dell'infanzia vanno da 1 a 24 ore e per la scuola primaria da 1 a 21 ore. Per la scuola secondaria, invece, vanno da 7 a 17 ore.

Nella sezione relativa alla conferma del docente sui posti di sostegno (per coloro che ne hanno titolo) è stata inserita, coerentemente con le altre sezioni, anche la disponibilità per i posti orari.


Il personale di ruolo che ne ha titolo potrà partecipare alle operazioni di attribuzione delle supplenze con i limiti che seguono:

- potrà stipulare il contratto solo su orario intero (un apposito messaggio ricorderà agli interessati tale requisito);

- non potrà stipulare il contratto per la classe di concorso/posto o tipologia di posto per la quale è già di ruolo (anche in questo caso, nella finestra di scelta dell'insegnamento la procedura evidenzierà tale evenienza).


Infine, l'Amministrazione ha comunicato che gli aspiranti potranno ritirare la propria domanda di supplenza anche dopo l'elaborazione del primo bollettino. In pratica, il ritiro dell'istanza, sempre su Istanze On Line, sarà impedito solo quando è in corso un'elaborazione, ovvero nel caso in cui la supplenza sia ormai stata attribuita all'aspirante. In passato, invece, il ritiro della domanda poteva avvenire esclusivamente prima dell'elaborazione del primo bollettino", conclude la CISL SCUOLA.

di La Redazione



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