Docenti: servizio pre-ruolo per intero, il Tribunale accoglie il ricorso Anief: riconoscimento supplenze, stipendio maggiorato e risarcimento
- La Redazione

- 2 giu
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Il Tribunale accoglie il ricorso Anief: il servizio pre-ruolo dei docenti deve essere riconosciuto integralmente ai fini della carriera e degli scatti...

"Anche la sezione civile del Tribunale di Castrovillari concorda con quanto sostenuto da sempre dal sindacato Anief: i periodi di servizio a tempo determinato svolti nella scuola concorrono per intero all’innalzamento automatico dello stipendio e quindi devono essere considerati a tutti gli effetti utili in toto per gli scatti stipendiali, non differenziando quindi i periodi di precariato da quelli svolti dopo l’immissione in ruolo.
Il giudice del lavoro di Castrovillari, chiamato ad esprimersi sul ricorso, prodotto dai legali Anief, in difesa di un docente assunto “mediante una serie di contratti a tempo determinato, ininterrottamente tra gli aa.ss. 2010/2011 e 2019/2020, per un numero variabile di ore settimanali”, ha esaminato il caso giungendo alla conclusione “che l’anzianità effettiva maturata dal ricorrente nel periodo di precariato (dieci anni scolastici, a.s. 2010/2011–2019/2020) è superiore a quella riconosciuta in sede amministrativa (Decreto n. 423/2021: 4 anni per intero, solo 2/3 del residuo e 1 anno e 8 mesi ai soli fini economici), con conseguente svantaggio retributivo e di progressione economica rispetto al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato nello stesso arco temporale”. Il docente difeso dall’Anief, dunque, si ritroverà presto con uno stipendio maggiorato, in pianta stabile, con migliaia di euro di risarcimento.
Il giudice del lavoro ha sottolineato, nella sentenza, che “la pretesa del ricorrente è fondata, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, secondo cui la citata normativa interna risulta in contrasto con il principio di non discriminazione quando il mancato riconoscimento integrale dell’anzianità preruolo comporti uno svantaggio concreto in assenza di ragioni oggettive, come richiesto dall’Accordo Quadro del 1999/70/CE.
Tale orientamento va letto alla luce della nota sentenza della CGUE 20.09.2018, C-466/17 (cd. Motter), cui ha fatto seguito la giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare Cass. n. 31149 del 28/11/2019, secondo cui: “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato, poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del D.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall’art. 489 del medesimo decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, risulti inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “aborigine” a tempo indeterminato”.
“Il giudice – si legge ancora nella sentenza di Castrovillari - deve, dunque, comparare l’anzianità effettivamente maturata dal ricorrente con quella riconosciuta dall’Amministrazione e, in caso di disapplicazione dell’art. 485, deve calcolare l’anzianità secondo i medesimi criteri riservati al docente assunto “ab origine” a tempo indeterminato, escludendo dal computo gli intervalli tra un contratto e l’altro, i periodi non retribuiti, i mesi estivi delle supplenze non annuali, ma valorizzando integralmente il servizio effettivo e le assenze utili anche per i Tempo Indeterminato (maternità, congedi retribuiti ecc.).
È proprio tale criterio che deve essere applicato nel caso di specie”.
“La sentenza di Castrovillari conferma che Anief ha fatto bene ad attiva la Campagna Screening Non un euro di meno, un servizio di consulenza gratuito, attraverso il quale si intende verificare se nella carriera del personale insegnante – come pure quello amministrativo, tecnico, ausiliario, ovviamente anche dei Dsga - vi siano dei profili di illegittimità, ad iniziare dai calcoli in difetto del servizio pre-ruolo”, ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief".
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI CASTROVILLARI
P.Q.M.
Il GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione disattese, così provvede:
– accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata nei servizi di pre-ruolo prestati negli anni scolastici 2010/2011 – 2019/2020, con disapplicazione, nella specie, dell’art. 485 D.lgs. 297/1994 nella parte in cui determina un computo ridotto rispetto a quello spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
– accerta il diritto del ricorrente all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2 CCNL 4 agosto 2011, con attribuzione dell’assegno “ad personam” corrispondente alla fascia 3–8 sino al conseguimento della fascia 9–14;
– annulla, nei limiti indicati in motivazione, il decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 423 del 25.11.2021;
– ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere alla nuova ricostruzione della carriera del ricorrente, con decorrenza 01/09/2020, valorizzando integralmente il servizio effettivamente prestato negli anni 2010/2011 – 2019/2020 e applicando la clausola di salvaguardia, con conseguente attribuzione delle fasce stipendiali corrispondenti all’anzianità effettivamente maturata;
– condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente le differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento stipendiale, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, fermo il divieto di cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 26, L. 724/1994;
– condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori antistatari.
di La Redazione




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