RPD in busta paga anche ai supplenti ‘brevi’: a Padova docente risarcito con 1.500 euro per il servizio a.s. 2020/21. Il lavoro è parificato ai colleghi di ruolo
- La Redazione

- 23 apr
- Tempo di lettura: 3 min
Nuova vittoria legale dell'Anief: il Tribunale del Lavoro conferma il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per i precari con contratti a termine. Domande di risarcimento aperte dal 20 aprile al 4 giugno 2026

"Il sindacato Anief lo dice da diverso tempo: nella scuola svolgere più supplenze ‘brevi’ durante l’anno scolastico, anche non continuative, comporta la sottrazione illegittima della Retribuzione professionale docente, che in presenza di più contratti a fine anno corrisponde quasi ad uno stipendio in meno.
Chiedere il risarcimento diventa un’operazione di giustizia che quasi sempre porta al risultato sperato.
Come a Padova, dove il tribunale del lavoro ha accertato che un “ricorrente è stato utilizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d’insegnamento a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/2021”: esaminato il caso, il giudice non ha esitato a risarcire il docente con circa 1.500 euro più interessi.
Nella sentenza, in via preliminare, il giudice ha osservato che “come rilevato dalla corposa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto (v. sentenza di questo stesso giudice del 28/6/2023, nonché ex multis sentenze Tribunale di Vicenza 42/2022, Tribunale di Verona 86/2021, 552/2021, 401/21 e 512/21, Tribunale di Treviso 465/2022, Tribunale di Venezia 226/2021, 204/2021 e 215/2021), sulla questione della natura della retribuzione professionale docenti e della riconducibilità della tutela richiesta alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE invocata dalla ricorrente è intervenuta la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 20015 del 2018 ha statuito che “l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo” (v. ex multis Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Pertanto, il giudice del lavoro ha ribadito che “le mansioni svolte dal ricorrente, e più in generale dai docenti titolari di incarichi a breve o brevissimo termine, non appaiono, sulla base delle difese svolte dalle parti, differire dal punto di vista qualitativo da quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato o da quelli assunti a tempo determinato con termine fissato al 30 giungo o al 31 agosto”.
Ne consegue, ha aggiunto, che “il principio di non discriminazione sancito dalla richiamata clausola 4 deve pertanto “guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”. Sulla base di tale presupposto la Corte di Cassazione ha quindi stabilito la necessità di ritenere “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999”.
Nella sentenza di Padova è stato poi ricordato che “la Corte ha quindi ritenuto che “l’art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Tale orientamento è stato ora confermato con ordinanza della Corte di Cassazione n. 6293/2020”.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI PADOVA
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra istanza rigettata:
- condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO al
pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 1.495,74, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna altresì il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
di LA REDAZIONE



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