Maturità 2025, pubblicato il decreto con le indicazioni per lo svolgimento dell’esame nelle scuole statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaB (Decreto pdf)
- La Redazione
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"Le prove di esame della parte specifica EsaBac, che gli studenti delle istituzioni scolastiche italiane sostengono nell’ambito dell’esame di... "

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in vista degli Esami di Maturità per l'anno scolastico 2024/2025, ha pubblicato il decreto concernente le modalità di svolgimento dell’esame di Stato nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno.
PROGETTI EsaBac ED EsaBac TECHNO
Le prove di esame della parte specifica EsaBac, che gli studenti delle istituzioni scolastiche italiane sostengono nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, che disciplina l’esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il progetto EsaBac. Le prove di esame EsaBac techno, che gli studenti delle istituzioni scolastiche italiane sostengono nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione al fine di conseguire il diploma di Baccalauréat tecnologico, sono previste dal decreto ministeriale 4 agosto 2016 n. 614, che disciplina l’esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il progetto EsaBac techno. La prova scritta EsaBac/EsaBac techno si colloca, nel rispetto della disciplina dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come definita dal d.lgs. 62 del 2017, come terza prova scritta dell’esame di Stato.
VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME DELLA PARTE SPECIFICA EsaBac AI FINI DEL DIPLOMA FRANCESE DI BACCALAURÉAT
Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat, la valutazione delle prove di esame relative alla parte specifica EsaBac è effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua e letteratura francese, la prova scritta di storia, e la prova orale di lingua e letteratura francese è espresso in ventesimi.
Il punteggio relativo alla prova di lingua e letteratura francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti in ventesimi alla singola prova scritta e alla prova orale della medesima disciplina. Il punteggio globale della parte specifica dell’esame EsaBac, composta dalle tre prove relative alle due discipline di indirizzo, risulta dalla media aritmetica dei voti espressi in ventesimi.
Il punteggio complessivo minimo per il superamento della prova EsaBac, utile al rilascio del diploma di Baccalauréat, previo superamento dell’esame di Stato, è fissato in dodici ventesimi.
VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME DELLA PARTE SPECIFICA EsaBac AI FINI DELL'ESAME DI STATO
Ai fini dell’esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta, composta da una prova scritta di lingua e letteratura francese e da una prova scritta di storia, è effettuata secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
La valutazione della terza prova scritta è espressa in ventesimi e risulta dalla media aritmetica dei voti assegnati alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia. Essa va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta dell’esame di Stato. A tal fine, la Commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta.
La valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per il colloquio.
VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME EsaBac TECHNO AI FINI DEL RILASCIO DEL DIPLOMA FRANCESE DI BACCALAURÉAT TECNOLOGICO
Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat tecnologico, la valutazione delle prove di esame relative alla parte specifica EsaBac è effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.
Il punteggio da attribuire a ciascuna delle tre prove previste, ovvero la prova scritta di lingua, cultura e comunicazione francese, la prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e la prova orale di storia veicolata in francese, è espresso in ventesimi.
Il punteggio relativo alla prova di lingua, cultura e comunicazione francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi in ventesimi attribuiti alla terza prova scritta e alla prova orale della medesima disciplina. Il punteggio globale della parte specifica dell’esame EsaBac techno (prova scritta e prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e prova orale di storia veicolata in francese) risulta dalla media aritmetica dei voti espressi in ventesimi ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline.
Il punteggio complessivo minimo per il superamento della prova EsaBac techno, utile al rilascio del diploma di Baccalauréat tecnologico, previo superamento dell’esame di Stato, è fissato in dodici ventesimi.
VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME DELLA PARTE SPECIFICA EsaBac TECHNO AI FINI DELL'ESAME DI STATO
Ai fini dell’esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta (prova di lingua, cultura e comunicazione francese), è effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.
Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua, cultura e comunicazione francese, la prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e la prova orale di storia veicolata in francese, è espresso in ventesimi.
La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta. A tal fine, la Commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta.
La valutazione della prova orale di lingua, cultura e comunicazione e della prova orale di storia va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per il colloquio.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009, nonché dell’articolo 6 del Protocollo aggiuntivo all’Accordo medesimo siglato il 6 maggio 2016, restano fermi l’articolo 9 del d.m. n. 95 del 2013 e l’articolo 8 del d.m. n. 614 del 2016, con l’avvertenza che i punteggi sono determinati in ventesimi e che la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 3 novembre 1998, n. 52, è stata abrogata e sostituita dalla legge della Regione autonoma Valle d’Aosta del 17 dicembre 2018, n. 11.
RINVIO
Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei corsi di ordinamento.
ONERI FINANZIARI
Dagli adempimenti previsti dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
DECRETO
di CLAUDIO CASTAGNA
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