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La Carta Docente va ai precari, arriva la conferma della Corte Costituzionale. Anief esulta per l'ennesima conferma

"Sulla Carta del docente da assegnare anche al personale precario giunge un’altra importantissima sentenza... "


Sulla Carta del docente da assegnare anche al personale precario giunge un’altra importantissima sentenza: a formularla stavolta è stata la Corte Costituzionale, la quale ribandendo quanto espresso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 27 ottobre 2023, ha stabilito con la sentenza n. 121/25, che la card va anche ai supplenti e che eventuali carenze di finanziamenti pubblici sono un onore dello Stato e delle sue amministrazioni, anche locale, e che in ogni caso non possono danneggiare gli insegnanti beneficiari ancora non assunti a tempo indeterminato.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “questa sentenza non fa altro che rafforzare quelle di alto rango già emesse in passato, in successione, dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea e sempre dalla Corte di Cassazione: tutte posizioni favorevoli ai precari, che hanno inciso in modo decisivo sugli orientamenti espressi in decine di migliaia di sentenze a favore dei supplenti, anche per coprire periodi non necessariamente annuali. Adesso sappiamo anche che se lo Stato non ha soldi a sufficienza, quindi, deve fare in modo di trovarli attraverso leggi ad hoc. Quindi, presentare ricorso gratuito con Anief, significa portare in tribunale l’amministrazione e potere recuperare fino a 3.500 euro, più interessi legali, facendo sempre attenzione a non oltrepassare un quinquennio dalla sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato”.


La posizione favorevole ai precari arriva in risposta alle “ordinanze del 20 dicembre 2024, iscritte ai numeri 15, 16, 19, 21, 22 e 23 reg. ord. del 2025”, con cui “il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), così come interpretate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961 – adita ai sensi dell’art. 363-bis  del codice di procedura civile – nella parte in cui, riconoscendo il diritto a ottenere la cosiddetta Carta docente anche ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), non ne prevedono la relativa copertura finanziaria, in riferimento all’art. 81, commi primo e terzo, della Costituzione, e già oggetto dell’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione sesta, 18 maggio 2022, causa C-450/21, UC.”.


Secondo la Corte Costituzionale non vi sono dubbi: la Carta per aggiornarsi va pure ai precari “in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che avrebbe offerto un’interpretazione vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni dello Stato membro in merito alla compatibilità della normativa italiana con il diritto eurounitario, affermando che «[l]a clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato […] deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio» della Carta docente; interpretazione a cui si sarebbe adeguata non solo copiosa giurisprudenza di merito, ma anche la stessa Corte di cassazione, con la citata sentenza che ha fornito importanti elementi per circoscrivere l’applicabilità di tale strumento”.


Inoltre, l’organismo di giustizia ha spiegato, sempre nella sentenza n. 121, che “ai sensi del terzo comma dell’art. 81 Cost., ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Inoltre, ai sensi del primo comma, «[l]o Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico»”.

Il diritto ad acquisire la card per aggiornarsi, quindi, non può venire meno perché la politica non ha supportato la norma e i suoi beneficiari: perché è vero, dice la Corte, che con le “pronunce della CGUE e della Corte di cassazione, i destinatari della Carta docente sarebbero aumentati del 32,57 per cento, mentre la dotazione finanziaria sarebbe rimasta invariata” e che da ciò sarebbe scaturita “la richiesta di una sentenza che dichiari l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate ovvero che ridetermini l’importo delle risorse occorrenti per garantire a tutti il beneficio”; tuttavia, ha aggiunto la Corte Costituzionale, è altrettanto vero che “il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell’art. 81 Cost., erroneamente evocato dal rimettente a fondamento delle proprie censure, impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell’obbligo di predisporre, all’atto dell’approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano. In questa prospettiva, la norma sulla copertura finanziaria, contenuta fin nell’originario art. 81 Cost., attiene in generale all’estensione e alla natura della sovranità finanziaria: è al contempo fondamento e limite dell’iniziativa parlamentare di spesa”.


rileva la stessa difformità già segnalata nel primo parere tra i percorsi erogati dalle Università e quelli erogati da INDIRE, nonché tra i titoli finali rilasciati dai due soggetti;

evidenzia un’eccessiva semplificazione dei percorsi rivolti a soggetti che risultano in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero e non riconosciuto dalle autorità italiane. L’opportunità di accedere a tali percorsi, pur vincolata alla rinuncia all’eventuale contenzioso in corso o all’istanza di riconoscimento già presentata e per la quale siano decorsi i termini di legge previsti per il riconoscimento, comprende i soggetti che abbiano ricevuto dal Ministero dell’istruzione e del merito rigetto dell’istanza;


ritiene che il superamento presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU, non costituisca garanzia di coerenza rispetto alle caratteristiche del sistema scolastico italiano;

rileva altresì che non essendo prevista una durata minima dei percorsi, è possibile che gli stessi siano compressi in tempi anche molto ridotti, inferiori alle necessità di una formazione adeguata, peraltro prevista in non meno di 4 mesi per i docenti a tempo determinato con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno (art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71);

ritiene, infine, che il sistema controverso di acquisizione dei titoli di specializzazione all’estero richieda attenzione e cautela: le numerose sentenze, talora tra loro contraddittorie, non hanno fatto sufficiente chiarezza su una materia tanto complessa.


I giudici della Corte Costituzionale hanno quindi spiegato che “tale principio, vincolante sia per lo Stato che per le regioni, è altresì funzionale a preservare il principio dell’equilibrio di bilancio, in attuazione degli impegni assunti dal nostro Paese con la sottoscrizione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria del 2012, ratificato e reso esecutivo con legge 23 luglio 2012, n. 114 e a livello euro-unitario attraverso il cosiddetto  six  pack  (regolamenti UE 2011/1173, 2011/1174, 2011/1175 e 2011/1176, del Parlamento europeo e del Consiglio). La stessa “Corte non ha mancato di rilevare che la copertura finanziaria delle spese e l’equilibrio di bilancio sono «due facce della stessa medaglia» (sentenza n. 274 del 2017), dal momento che l’equilibrio presuppone che a ogni intervento programmato corrispondano le relative risorse, quantificate in relazione all’intero arco temporale di riferimento. L’equilibrio di bilancio, infatti, costituisce un obbligo sostanziale per il legislatore statale e regionale e si considera rispettato allorché la copertura sia credibile e sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale”.


I giudici costituzionali si soffermano, infine, sul fatto che “l’art. 37, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea) prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei possa «proporre al Consiglio dei Ministri l’adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell’Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ovvero dell’avvio di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia che comportano obblighi statali di adeguamento»”.


La conclusione sulle richieste presentate, dunque, è che “le spese conseguenti alle decisioni dei giudici di merito di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuire ai docenti non di ruolo la Carta docente per gli anni di insegnamento effettivamente prestato, trovano copertura mediante la disciplina prevista dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, come convertito, ai sensi del quale «[l]e amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo». È di tutta evidenza, quindi, che il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale. Le censure sollevate dalle ordinanze di rimessione non sono dunque fondate”.


di LA REDAZIONE



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