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Bocciato per le assenze nonostante la media sufficiente: il caso finisce in tribunale. Troppe assenze o buoni voti: cosa conta di più?

Un ragazzo di prima media, costretto a restare a casa per gravi disturbi d'ansia, era stato fermato dall'istituto. Se il rendimento è sufficiente…

I voti erano buoni, in molti casi più che sufficienti, ma i troppi giorni di lontananza dalle aule lo avevano condannato alla bocciatura. Protagonista della vicenda è un ragazzino di prima media, affetto da una particolare sindrome accompagnata da forti disturbi d'ansia che lo ha costretto a saltare innumerevoli lezioni, specialmente nella seconda metà dell'anno. I genitori avevano fornito tempestivamente all'istituto tutta la documentazione specialistica e i certificati medici, dimostrando l'assoluta gravità della situazione.

Eppure, agli scrutini di giugno, è arrivata la bocciatura, giustificata dalla scuola unicamente con la "frequenza scolastica discontinua". La famiglia ha quindi, ha intrapreso le vie legali e ha vinto la sua battaglia: la giustizia ha dato loro ragione, annullando la bocciatura e permettendo al giovane di frequentare la classe successiva a tutti gli effetti.

La parte principale della questione ruota attorno all'equilibrio tra i regolamenti formali e il reale percorso di apprendimento di un alunno. Se un ragazzo, pur pesantemente limitato da problemi di salute e costretto a casa, riesce comunque a studiare e a dimostrare agli insegnanti uno sforzo apprezzabile, la rigidità della burocrazia non può prevalere.


Impedire la promozione a chi ha comunque raggiunto gli obiettivi didattici rappresenta un errore di valutazione da parte della scuola. E a dimostrare la fondatezza di questo principio è stato lo stesso studente: ammesso provvisoriamente alla classe seconda in attesa del giudizio definitivo, il giovane ha concluso il primo quadrimestre del nuovo anno scolastico raccogliendo quasi tutte le sufficienze (tranne una lieve insufficienza in scienze). Un segnale della sua piena capacità di stare al passo con i compagni, malgrado le fragilità pregresse.

A concludere la vicenda è stato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, riunitosi in camera di consiglio lo scorso 23 aprile.


I magistrati hanno annullato il documento di valutazione finale del 10 giugno 2025, richiamando l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 122 del 2009 e la successiva circolare ministeriale n. 20 del 2011. Queste normative impongono l'obbligo di frequentare almeno tre quarti dell'orario annuale, ma vincolano le scuole a concedere deroghe proprio in caso di gravi e documentati motivi di salute. Nella stessa udienza, tuttavia, i giudici hanno respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla famiglia (non essendosi concretizzata la perdita dell'anno) e hanno dichiarato inammissibile la domanda volta a ottenere l'accertamento del "diritto alla promozione", chiarendo che il passaggio alla classe successiva non scatta mai automaticamente, ma rimane il frutto di una valutazione di competenza dell'amministrazione scolastica.

di Leandro Castagna




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