Assegnazione e utilizzazione: Come funzionano? Differenze e novità sui genitori over 65 e figli
- La Redazione

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"Il punteggio di continuità viene assegnato sul servizio ininterrotto svolto nella scuola di titolarità per la medesima classe di concorso o tipologia di posto..."

A breve partiranno le operazioni dedicate alla mobilità annuale 2026/2027, l'apertura ufficiale delle istanze è attesa per il mese di luglio ma il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha ancora pubblicato la nota ufficiale con le date esatte e il calendario
Ricordiamo che sia l’assegnazione provvisoria che l'utilizzazione durano un anno e non modificano la scuola di titolarità del docente.
La procedura di assegnazione provvisoria consente il ricongiungimento familiare o la tutela della salute, può essere presentata sia per scuole della medesima provincia di titolarità sia per istituti di un’altra provincia .
I motivi per i quali può essere richiesta sono i seguenti:
ricongiungimento ai figli o ai soggetti affidatari;
ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016);
ricongiungimento a conviventi stabili, inclusi parenti e affini, purché risulti una stabile convivenza anagrafica;
assistenza a parenti con disabilità (ai sensi della Legge 104/92), anche se non conviventi;
gravi esigenze di salute del lavoratore richiedente;
ricongiungimento ai propri genitori.
L'utilizzazione è una procedura che si effettua in caso di esigenze organizzative dell'Amministrazione scolastica, volta a ricollocare il personale di ruolo rimasto senza posto. Infatti è dedicata a:
soprannumerari/perdenti posto per riduzione di classi nella propria scuola;
docenti di classi di concorso in esubero a livello provinciale;
docenti con titolo di specializzazione che richiedono il passaggio temporaneo da posto comune a posto di sostegno nell’ambito dello stesso grado di istruzione (opzione garantita dall’Art. 2, comma 1, lett. f del CCNI).
Passiamo ora ad analizzare l'aspetto relativo al punteggio:
Il punteggio di continuità viene assegnato sul servizio ininterrotto svolto nella scuola di titolarità per la medesima classe di concorso o tipologia di posto:
2 punti all'anno entro il primo quinquennio;
3 punti per ogni anno successivo.
Ma l’assegnazione del punteggio cambia a seconda del movimento annuale ottenuto:
L'assegnazione provvisoria, ad esempio, non permette di cumulare punteggio e comporta anche l'interruzione immediata della continuità didattica nella scuola di titolarità, ad eccezione del personale trasferito d'ufficio come soprannumerario nell'ottennio, ma anche in questo caso se l'assegnazione è interprovinciale, determina comunque la perdita del punteggio di continuità, pur mantenendo salvo il diritto di rientro precedenza.
Il punteggio è determinato esclusivamente dalle esigenze familiari.
Il ricongiungimento familiare attribuisce 6 punti e può essere richiesto per coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, figli o genitori. Ai figli fino a 6 anni spettano 5 punti per ciascun figlio, mentre ai figli dai 6 ai 18 anni spettano 4 punti. Ulteriori 6 punti possono essere riconosciuti per esigenze di cura e assistenza nei confronti di figli, coniuge, convivente o genitori.
Mentre, l'utilizzazione non interrompe in alcun modo la continuità e non comporta alcuna penalizzazione, il docente infatti continua a maturare il punteggio all’interno dell’anno di utilizzo, come se avesse prestato servizio continuativo nella propria scuola di titolarità.
In merito alla procedura di assegnazione provvisoria, sono state introdotte recenti modifiche legislative. Nel dettaglio:
La novità principale è l’introduzione della possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria per ricongiungersi a un genitore over 65. Un importante traguardo considerando che il CCNI 2025/28 non ha riconosciuto la stessa opportunità in caso di deroga al vincolo triennale nella mobilità 2026/27. Nella stessa circostanza era stata avanzata anche la proposta per innalzare la deroga per i docenti con figli fino a 16 anni, ma, in questo caso, è stata respinta, mantenendo il limite fino a 14 anni.
di Natalia Sessa




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